La Svizzera ha comunicato che per i titolari di conti correnti nel Paese elvetico, che hanno deciso di non consentire lo scambio di informazioni a livello fiscali con l’Italia, ovvero non hanno
provveduto ad aderire alla Voluntary Disclosure o al ravvedimento operoso spontaneo i loro dati saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate. È possibile opporsi a tale decisione facendo ricorso nel Paese elvetico: in questo modo si instaura un contenzione Oltralpe e si ha il tempo di regolarizzare la propria posizione in Italia.
Il ravvedimento operoso, se non ancora effettuato, ora rimane l’ultima possibilità di regolarizzazione che obbliga però a pagare imposte e interessi, oltre a sanzioni in misura ridotta, su tutto il capitale depositato sui conti esteri rimanendo scoperti e non sanabili eventuali risvolti penali.
Nello specifico alle autorità italiane saranno comunicati i nomi di clienti “non noti” che avevano uno o più conti correnti non dichiarati e risultavano residenti in Italia e che non avevano fornito il
consenso della loro conformità fiscale.
In particolare
tutti conti correnti compresi tra il lasso temporale del 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 di alto o basso valore. I Conti che verranno segnalati saranno sia quelli intestati a persone che a società, fondazioni, trust e multinazionali, con l’obbligo di effettuare controlli su eventuali soggetti passivi, presta nome e sulle persone che in ultima analisi ricevono profitto o utili a qualsiasi titolo;
informazioni finanziarie su tutti i tipi di redditi da capitale compresi interessi, dividendi, proventi di contratti di assicurazione e vendite finanziarie;
informazioni e verifiche non solo su banche ma anche su intermediari finanziari, agenzie, società di investimento e compagnie di assicurazioni, veicoli, barche ecc..
Il periodo in questione riguarda il lasso temporale prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico delle informazioni con l’UE.
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