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Scrutatore o segretario al seggio elettorale? Assenza legittima dal posto di lavoro. E retribuita

Ed è fatto divieto per l’azienda richiedere prestazioni lavorative nei giorni in cui vi è stato un impegno elettorale.

Domenica 11 giugno si sono svolte le elezioni amministrative in 21 comuni della provincia bergamasca coinvolgendo circa 75 mila elettori.

Le operazioni elettorali hanno interessato anche centinaia di cittadini chiamati ad adempiere le funzioni di presidente, segretario e scrutatore del seggio, oltre che per verificare la regolarità delle attività svolte in qualità di presidenti di lista o di rappresentante di partito.

Ebbene, qualora questi soggetti siano impiegati come lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, hanno diritto ad un periodo di assenza dal posto di lavoro retribuito per tutta la durata delle operazioni elettorali. In particolare, l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro è legittimata per tutta la giornata lavorativa in cui è stata svolta l’attività elettorale, anche se questa ha riguardato solo una parte della giornata.

Ad esempio, se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, si considera giornata di impegno elettorale anche quella in cui le operazioni si concludono. Ed è fatto divieto per l’azienda richiedere prestazioni lavorative nei giorni in cui vi è stato un impegno elettorale.

Inoltre, per ogni giorno festivo e non lavorativo dedicato al seggio (domenica o sabato), il lavoratore ha diritto a altrettanti giorni di riposo o alla relativa quota di retribuzione giornaliera.

Per poter usufruire di tali diritti il lavoratore deve darne preventiva comunicazione al datore di lavoro presentando il certificato di chiamata consegnato dall’ufficio elettorale competente e dimostrare l’avvenuto servizio consegnando il medesimo certificato sottoscritto e vidimato dal presidente del seggio.

È bene sottolineare che la normativa in materia di permessi elettorali non disciplina gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro coinvolti e, in mancanza di apposite regolamentazioni contrattuali, si ritiene che l’istituto debba essere gestito secondo i principi della correttezza e della buona fede.

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