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“Senza lei avrebbe perso casa e lavoro, uccise per gelosia e senso di fallimento”

Sadate Djiram condannato a 20 anni e 2 mesi di carcere per l’uccisione di Mamadi Tunkara il 3 gennaio 2025. L’assassino sospettava che la vittima avesse una relazione con la sua ex: per i giudici colpì senza premeditazione né futili motivi

Bergamo. Non bastano la responsabilità per l’omicidio e l’ammissione di alcuni passaggi della vicenda per arrivare all’ergastolo. È il principio che emerge dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Assise di Bergamo ha condannato Sadate Djiram a 20 anni e 2 mesi di carcere per l’uccisione di Mamadi Tunkara, il vigilante di 36 anni accoltellato il 3 gennaio 2025 a pochi passi dal Carrefour di via Tiraboschi dove lavorava. Pur riconoscendo la responsabilità dell’imputato, i giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestate dalla Procura e alla base della richiesta di ergastolo formulata dalla pm Silvia Marchina.

Secondo l’accusa, il delitto era maturato in un contesto di gelosia ossessiva e immaginaria e non poteva essere considerato il frutto di una decisione improvvisa. Di segno opposto la linea sostenuta dalla difesa, rappresentata in aula dall’avvocata Veronica Foglia, che aveva chiesto l’esclusione delle aggravanti, parlando di un’azione d’impeto maturata in una fase di profonda fragilità personale. Tra gli elementi valorizzati dalla difesa vi erano le modalità con cui Djiram si mosse prima dell’aggressione. L’imputato effettuò infatti due accessi al Carrefour senza riuscire a incontrare Tunkara e, secondo il legale, non conosceva con precisione gli orari di lavoro della vittima, circostanze ritenute incompatibili con l’esistenza di un piano omicidiario accuratamente preparato.

Anche il comportamento successivo al delitto è stato richiamato per escludere la premeditazione. La fuga verso la Svizzera senza documenti, il rintraccio poche ore dopo con gli stessi vestiti sporchi di sangue e l’arresto avvenuto nella stessa giornata sono stati descritti come comportamenti improvvisati e disorganizzati, difficilmente conciliabili con un progetto studiato in anticipo. Lo stesso acquisto del coltello, pur non contestato, è stato interpretato dalla difesa come il risultato di uno stato di forte turbamento emotivo e non come un tassello di un piano definito. Argomentazioni che hanno trovato accoglimento nella decisione della Corte, che ha escluso l’aggravante della premeditazione.

Analoga la conclusione sui futili motivi. Per la Procura, il movente andava individuato nella gelosia nei confronti della ex compagna e nel sospetto che tra la donna e Tunkara vi fosse una relazione. La Corte, però, ha ritenuto che la vicenda non potesse essere letta esclusivamente attraverso questa lente. Nelle motivazioni viene infatti ricostruito il rapido deterioramento del rapporto tra Djiram e l’ex compagna nelle settimane precedenti all’omicidio. La donna gli aveva chiesto di cambiare comportamento, di lasciare l’abitazione condivisa, di non cercarla più e di intraprendere un percorso di cura. In alcuni messaggi aveva manifestato il trauma provocato da precedenti episodi di aggressività, dalle minacce di suicidio e dall’abuso di alcol. Il 30 dicembre, appena quattro giorni prima del delitto, l’imputato aveva riconsegnato le chiavi dell’appartamento di via Broseta, sancendo definitivamente la fine della relazione.

Secondo i giudici, in pochi giorni Djiram vide così naufragare non soltanto il rapporto affettivo con la donna, ma anche quelle aspettative di stabilità personale e di riscatto sociale che aveva coltivato dopo il suo arrivo in Italia come migrante economico. Le motivazioni richiamano anche i tentativi compiuti dall’imputato, ancora fortemente legato alla cultura e alle tradizioni del Paese d’origine, di mettersi in contatto con persone del Togo ritenute esperte di rituali magici, nella speranza di trovare una soluzione ai propri problemi sentimentali ed esistenziali.

È in questo contesto che viene collocata la decisione di affrontare Tunkara il 3 gennaio. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, l’obiettivo sarebbe stato quello di ottenere una conferma o una smentita dei sospetti sulla presunta relazione tra la vittima e la sua ex compagna. Per la Procura, il movente andava individuato nella gelosia. La difesa aveva invece sostenuto che tale elemento non potesse essere separato dal contesto personale dell’imputato, caratterizzato – secondo quanto emerso dalle consulenze – da depressione, insicurezza, marginalità sociale ed economica. I periti avevano comunque riconosciuto la piena capacità di intendere e di volere di Djiram.

Proprio questo aspetto è stato valorizzato dalla Corte nell’escludere l’aggravante dei futili motivi. I giudici ricordano che tale circostanza richiede non solo una sproporzione tra il reato commesso e la ragione che lo ha determinato, ma anche che il movente sia talmente inconsistente da rappresentare un mero pretesto per dare sfogo a un impulso criminale.

Nel caso concreto, invece, il movente è stato ritenuto più articolato. Secondo la Corte non si esaurisce nella dimensione passionale o nella gelosia nei confronti della ex compagna, ma coinvolge la più ampia vicenda esistenziale dell’imputato, segnata dal fallimento delle prospettive lavorative e di integrazione sociale maturate prima in Germania e poi in Italia. Il gesto viene quindi interpretato come la manifestazione di una forte reazione emotiva a una percezione di fallimento generalizzato e irreversibile, piuttosto che come la semplice espressione di un sentimento di possesso nei confronti della donna.

La sentenza pronunciata il 18 marzo scorso ha quindi portato alla condanna di Djiram a 20 anni e 2 mesi di reclusione. Oltre alla pena detentiva, la Corte ha disposto tre anni di libertà vigilata una volta terminato il periodo di carcerazione e l’espulsione dal territorio nazionale al termine dell’esecuzione della pena. Riconosciuto inoltre il diritto al risarcimento dei danni per i familiari della vittima, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 50 mila euro in favore del fratello Alieu Tunkara.

Le motivazioni chiariscono così il punto centrale della decisione: la responsabilità dell’imputato per l’omicidio è stata pienamente riconosciuta, ma non sono state ravvisate né la premeditazione né i futili motivi, aggravanti che avrebbero comportato una condanna ben più severa. Non essendo previsti appelli né da parte della Procura né della difesa, la sentenza è destinata a passare in giudicato diventando definitiva.