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Ergastolo a Sangare, le motivazioni: “Freddo come un sicario professionista, uccise Sharon per noia”

Premeditazione, futili motivi e minorata difesa: il peso delle aggravanti e della condotta dell’imputato, tra confessioni iniziali e successive ritrattazioni: “Ha preso in giro tutti”

Bergamo. Aveva abituato giudici e pubblico a condotte teatrali e sfrontate, Moussa Sangare. Ma anche lui, lo scorso 25 febbraio, dinanzi alla Corte d’Assise non ha potuto far altro che ascoltare il verdetto in silenzio: ergastolo in primo grado per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa in strada con cinque coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Un delitto, si legge nelle motivazioni della sentenza, compiuto “con estrema lucidità e freddezza, assimilabili a quelle di un sicario professionista”; maturato in cinquanta minuti e sorretto da un’unica, inquietante direttrice: il bisogno di “provare emozioni forti”.

Le 124 pagine firmate dal collegio presieduto da Patrizia Ingrascì sono il tributo a un lavoro investigativo complesso, segnato da piste inizialmente divergenti e poi progressivamente smontate: dal coinvolgimento del fidanzato Sergio Ruocco — impossibile da scartare nelle fasi iniziali nonostante la sua totale estraneità ai fatti — all’ipotesi del pusher (via Castegnate è un’area soggetta a spaccio e degrado), fino alla suggestione Scientology, ambiente frequentato saltuariamente dalla vittima e finito al centro di un’attenzione mediatica ben superiore alla sua reale portata investigativa.

Sullo sfondo, però, è rimasta sempre la figura dell’uomo in bicicletta. Da presenza indistinta nei primi fotogrammi a perno dell’indagine, grazie a un paziente lavoro di analisi di ore e ore di immagini — va detto — spesso di bassa qualità che non hanno facilitato il compito ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati con successo dal pubblico ministero Emanuele Marchisio.

Un delitto premeditato

Per la Corte, l’omicidio non è l’esito di un impulso improvviso, ma di una decisione maturata e poi portata avanti con continuità. Dopo una serata trascorsa con amici Sangare, oggi 32enne, avrebbe maturato l’intenzione di uccidere, spinto dal desiderio di interrompere una routine insopportabile fatta di intere giornate passate a dormire, fumare hashish, ‘scrollare’ il cellulare e lanciare coltelli contro un manichino artiginale. Rientrato a casa, si sarebbe armato di un coltello da cucina, per poi uscire nuovamente in bicicletta.

Segue una fase cruciale: circa cinquanta minuti di vagabondaggio notturno, durante i quali l’imputato avrebbe osservato, scartato e selezionato più potenziali bersagli, fino all’incontro con la vittima. La Corte richiama anche episodi precedenti all’aggressione: l’esibizione del coltello a due ragazzini e una simulazione di attacco contro una statua “sgozzata da dietro”. Elementi letti come segnali di una progressiva cristallizzazione del proposito criminoso.

Per i giudici, la premeditazione è pienamente integrata. Il tempo intercorso tra l’insorgenza dell’idea e l’esecuzione materiale del delitto – i cinquanta minuti, appunto – è ritenuto sufficiente a consentire riflessione e possibile ripensamento.

Ma il punto decisivo è un altro: la “continuità della risoluzione criminosa”. L’intero arco temporale viene descritto come un percorso coerente, lucido, finalizzato alla ricerca della vittima ideale. Sharon. Una donna sola, distratta dalla musica nelle cuffiette mentre contempleva le stelle. Uccisa per inseguire una scarica di adrenalina. Una “botta di vita” da una parte, una morte assurda dall’altra.

Capacità di intendere e di volere

Sul piano psichiatrico, la Corte è netta. Tutti gli specialisti coinvolti – perito del Tribunale, consulenti dell’accusa e delle parti civili – convergono su un punto: Sangare presenta un disturbo di personalità con tratti antisociali e narcisistici, caratterizzato da impulsività, scarsa empatia e condotte devianti. Ma non basta per incidere sulla responsabilità penale.

Non emergono psicosi né alterazioni del contatto con la realtà. E soprattutto non vi sono elementi tali da escludere o anche solo scemare significativamente la capacità di intendere e di volere. Anche episodi definiti “bizzarri” in carcere vengono ridimensionati come reazioni compatibili con lo stress detentivo.

Disturbo di personalità, ma piena imputabilità

La difesa aveva insistito su possibili deficit cognitivi e sull’ipotesi di abuso di sostanze, chiedendo ulteriori approfondimenti neuropsicologici. Per la Corte, tuttavia, tali elementi non trovano riscontro nei dati clinici acquisiti. Il quadro è quindi quello di un soggetto pienamente imputabile, capace di comprendere e autodeterminarsi, e consapevole anche della dinamica processuale in corso. A confermarlo, secondo i giudici, anche il comportamento in dibattimento: gestione delle dichiarazioni, strategia difensiva e cambio di difensore vengono letti come segnali di piena lucidità processuale.

Futili motivi: la noia come movente

Il movente individuato è tra gli aspetti più rilevanti della sentenza. Per la Corte, il delitto sarebbe stato commesso per ragioni prive di reale contenuto razionale: la ricerca di adrenalina, di stimoli forti, la rottura della noia. Una sproporzione radicale tra causa ed effetto: da un lato la banalità del movente, dall’altro un omicidio volontario. Da qui il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, qualificati come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

Minorata difesa e contesto notturno

Ulteriore aggravante è quella della minorata difesa. La vittima viene descritta come sola, in ambiente isolato, distratta e impegnata nell’ascolto di musica con cuffiette. Condizioni che, secondo la Corte, avrebbero facilitato l’azione dell’imputato. Non un elemento casuale, ma una condizione consapevolmente intercettata e sfruttata.

Nessuna attenuante

Respinte tutte le attenuanti generiche. Per i giudici non emergono elementi positivi, né segnali di resipiscenza. Al contrario, pesa la condotta processuale: le confessioni iniziali rese ai carabinieri, al pm e al gip sono state successivamente ritrattate con una versione ritenuta non credibile, definita addirittura “canzonatoria”. Una scelta letta come ulteriore indizio di una personalità manipolatoria e priva di reale pentimento. Nel dispositivo, la Corte parla di “compendio probatorio granitico” e definisce la strategia difensiva “callida e spregiudicata”, fondata su dichiarazioni “illogiche e prive di riscontro”.

Per la Corte d’Assise di Bergamo, il quadro è univoco: omicidio volontario pluriaggravato, con premeditazione, futili motivi e minorata difesa. Nessuna infermità mentale, nessuna attenuante. Un caso che, nelle motivazioni, viene cristallizzato come l’esito di una deriva consapevole e volontaria, maturata in pochi minuti ma portata a compimento con una determinazione che non ha trovato ostacoli sul percorso.