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Referendum giustizia: quando, dove e perché si vota

Nella giornata di domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum sulla giustizia. Nella giornata di domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15: per esprimere il voto bisogna presentarsi alla sezione di iscrizione con la tessera elettorale e un documento d’identità.

Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione, che è stata approvata dal Parlamento senza ottenere la maggioranza necessaria dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. Secondo l’articolo 138 della Carta, infatti, “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

La legge oggetto del referendum, che complessivamente modifica sette articoli della Costituzione, verte sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri), intervenendo sull’ordinamento giudiziario e, in particolare, sulla struttura della magistratura ordinaria. Il cuore della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, che vengono collocati in due carriere separate – ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno – e non condivideranno più lo stesso organo di autogoverno, ossia il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Vengono infatti istituiti due Consigli Superiori distinti, competenti rispettivamente per la carriera giudicante e per quella requirente. Ciascun Consiglio è chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale.
Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, ne faranno parte di diritto rispettivamente il primo presidente della Cassazione (Csm giudicante) e il Procuratore Generale della Cassazione (Csm requirente), e saranno formati per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I componenti non saranno più eletti ma sorteggiati: i membri laici da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, mentre quelli togati saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati – giudicanti o requirenti – che avranno i requisiti stabiliti da una legge ordinaria. In base al testo approvato in Parlamento, i componenti dei Consigli Superiori dureranno “in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.

Accanto a questi due organi la riforma prevede l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, l’Alta Corte disciplinare, chiamata a decidere sulle responsabilità disciplinari dei magistrati, funzione che sinora era esercitata dal Csm mentre ora verrebbe scorporata e attribuita a quest’altro organismo.
Per quanto riguarda la composizione, sarà formata da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività ed esperienza in Cassazione. I componenti dureranno in carica 4 anni e l’incarico non sarà rinnovabile. Il presidente verrà eletto tra i laici.

In base a quanto previsto dalla riforma, le sentenze dell’Alta Corte disciplinare non saranno più impugnabili davanti alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, anche se questo punto pare destinato a non produrre effetti in virtù del rispetto di un principio fondamentale in base al quale tutti i cittadini hanno la possibilità di effettuare ricorso a un organo diverso da quello che si è pronunciato.

La riforma prevede che si potrà ricorrere solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.

È importante sottolineare che il referendum non consente di distinguere tra singole parti della riforma: il voto riguarda l’intero impianto normativo.

Al netto di svariate polemiche politiche, nelle scorse settimane il dibattito si è concentrato in modo particolare sull’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura nell’ottica di un armonioso equilibrio fra i poteri dello Stato, ossia esecutivo (governo), legislativo (Parlamento) e giudiziario (magistratura). Chi è favorevole alla riforma evidenzia che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura vengono garantite aggiungendo che la separazione delle carriere rende più chiara la distinzione tra giudice terzo e pubblico ministero dando maggiori tutele al cittadino, mentre chi è contrario esprime la preoccupazione per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, lo svilimento della stessa scegliendo i componenti degli organi di autogoverno ricorrendo al sorteggio (puro per i magistrati e vincolato a un elenco di nomi indicati dal Parlamento per i laici) e l’indebolimento della magistratura di fronte a chi detiene maggior potere a sfavore dei cittadini, specialmente le fasce più deboli.

A differenza del referendum abrogativo, che ha lo scopo di eliminare una legge ordinaria già in vigore, il referendum costituzionale serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, debba entrare definitivamente in vigore oppure no.

Votare SÌ significa approvare il testo della legge costituzionale e consentirne l’entrata in vigore definitiva. La riforma produrrà quindi i suoi effetti sull’organizzazione della magistratura, secondo le modalità previste dal legislatore e dalle successive leggi di attuazione. Votare NO, invece, ne comporta il rigetto: il testo non entrerà in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente.

Un ultimo elemento essenziale da annotare è che questa tipologia di referendum non prevede il quorum di partecipazione: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di elettori che si recheranno alle urne. Ogni voto, quindi, contribuisce direttamente a determinare se la riforma costituzionale produrrà effetti o resterà priva di efficacia.