La Storia è maestra di vita, la politica diventi sua alunna
L’organizzazione delle carriere dei magistrati ha continuato ad essere quella del processo inquisitorio. Cioè: il Codice è più avanti della Costituzione
Il referendum indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 chiede ai cittadini se sono d’accordo o no di aggiungere al Comma 10 dell’art. 87 della Costituzione (che recita: Il Presidente della Repubblica “Presiede il Consiglio superiore della Magistratura”) le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.
L’aggiunta istituisce due Consigli superiori della magistratura: quello dei Giudici e quello dei Pubblici ministeri. Ciò ha quale effetto a cascata la separazione delle carriere dei magistrati in due rami, quello giudicante e quello requirente. Pertanto il referendum ha come oggetto l’eventuale separazione delle carriere dei magistrati. Dal 10 gennaio giornali, TV, social sono invasi da
un’ondata di articoli, interventi, talk-show, slogan, accuse e controaccuse feroci. Il contributo più serio che qui si può dare è quello di richiamare alla storia dell’Italia. La storia non mente.
Da quanto è nato lo Stato-nazione moderno, sono stati praticati due modelli di processo penale: “inquisitorio” o “accusatorio”.
Quello “inquisitorio – la parola rimanda all’Inquisizione con cui la Chiesa cattolica ha combattuto gli eretici – si propone di difendere lo Stato, il Governo e il Potere. Tanto il giudice che accusa quanto il giudice che decide stanno seduti insieme: il loro scopo comune è accertare “la verità oggettiva”. Esso è tipico degli Stati autoritari, siano essi monarchie o repubbliche.
Quello “accusatorio” intende garantire il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’imputato, che vede messi in gioco nel processo i beni fondamentali della persona umana, cioè la libertà e la dignità. Qui è il Pubblico Ministero che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato e deve contendere con la difesa ”ad armi pari” di fronte a un Giudice. Il quale, pertanto, per essere effettivamente neutrale, non può avere comunanza di carriera con il PM né può considerarlo un collega che, come lui, rappresenta l’autorità statale e sta al di sopra o gode di una posizione privilegiata, rispetto alla difesa.
Il modello accusatorio è stato introdotto dalla democrazia liberale inglese nel 1689 e da quella americana nel 1789. Poi si è diffuso in quasi tutte le liberal-democrazie. Eccetto che in Italia. L’Italia ha praticato fino al 1989 il modello inquisitorio. Nello Stato liberale esisteva una forma di separazione funzionale delle carriere dei magistrati, per la quale il PM dipendeva dal Ministro dell’Interno, il Giudice dal Ministro della Giustizia. Le funzioni erano totalmente intercambiabili, perché, in ogni caso, non si trattava di separazione istituzionale. Ma nel 1941 il Decreto Grandi abolì la separazione funzionale e istituì l’unicità delle carriere, giustificandola con il carattere totalitario del potere dello Stato fascista. Così il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) diventato l’istituzione di autogoverno corporativo di tutti i magistrati.
Non c’è spazio qui per approfondire le ragioni storiche, per le quali De Gasperi e Togliatti, caduto il Fascismo, decisero di non toccare la potente corporazione dei magistrati, incorporando così nella Repubblica un pezzo decisivo del vecchio Stato, prima liberale e poi fascista.
Perciò il processo penale inquisitorio ha attraversato tranquillamente i primi 40 anni della Repubblica, fino al Nuovo Codice di procedura penale del 1988, fatto approvare dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, che ha introdotto in Italia il sistema accusatorio, sostituendo il precedente Codice inquisitorio del 1930. Entrato in vigore nel 1989, si basa sulla parità tra accusa e difesa e sulla presunzione di innocenza. Ciononostante, l’organizzazione delle carriere dei magistrati ha continuato ad essere quella del processo inquisitorio. Cioè: il Codice è più avanti della Costituzione! Per tornare al dibattito di questi giorni, risulta evidente che le accuse di attentare alla Costituzione o addirittura di voler tornare al Fascismo rivolte a chi vuole adeguare l’arcaico
dettato costituzionale al nuovo Codice o nascono da inescusabile ignoranza della storia d’Italia o dallo squallore di una politica alla ricerca spasmodica di una squallida manciata di voti.

*Giovanni Cominelli si laurea in Filosofia nel 1968, dopo studi all’Università cattolica di Milano, alla Freie Universität di Berlino e all’Università statale di Milano.
Esperto di politiche dell’istruzione. Eletto in Consiglio comunale a Milano e nel Consiglio regionale della Lombardia dal 1980 al 1990.


