Ouhida, oggi 59enne, vive da allora in una condizione di “sostanziale coma vigile” ed è ricoverato presso l’istituto Don Orione di Bergamo. Incapace di intendere e di volere, è affidato alle cure del fratello, nominato amministratore di sostegno, che lo segue a distanza. La moglie e il figlio, invece, continuano a vivere in Tunisia. Le lesioni riportate in quell’infortunio hanno lasciato danni permanenti e irreversibili.
Il giudice del lavoro di Bergamo, decisione ora confermata in Appello, ha riconosciuto al lavoratore (assistito dall’avvocato Roberto Trussardi) un risarcimento complessivo di poco superiore a 574 mila euro: 240 mila euro per il danno biologico, quasi 292 mila per il danno morale e circa 42 mila euro per l’invalidità, oltre alle spese di lite. Come riporta il Corriere Bergamo, la somma dovrà essere versata in solido dal titolare della Pro System (impresa poi cessata nel dicembre 2021), dal capocantiere, dall’autista e manovratore del camion, e dalla Vavassori srl, società proprietaria del mezzo.
L’infortunio si è verificato nel cantiere dell’area feste del Parco Frizzoni, dove la Pro System stava eseguendo lavori di scavo per conto del Comune. Nel primo pomeriggio di quel giorno di luglio, arrivò un camion della Vavassori srl con otto anelli di calcestruzzo, ciascuno del peso di 550 chili e con un diametro di due metri. Le operazioni di scarico, previste con l’uso di una gru, si trasformarono in pochi istanti in un dramma.
Ouhida, assunto appena un mese prima e privo di qualsiasi esperienza come operaio edile o di formazione specifica, salì sul pianale del camion per imbragare i primi due anelli. Durante la manovra il carico iniziò a oscillare: uno degli anelli colpì l’uomo – che non indossava il caschetto – alla testa, schiacciandolo contro il materiale rimasto sul cassone.
Il tribunale ha escluso qualsiasi concorso di colpa da parte del lavoratore, nonostante il richiamo al divieto di sostare sotto carichi sospesi e alla sua posizione sul pianale. Secondo i giudici, Ouhida non era stato adeguatamente informato dei rischi e non aveva gli strumenti per percepire il pericolo, a differenza di un altro operaio esperto che, non a caso, si era allontanato dal mezzo.
Le responsabilità, invece, sono state individuate a più livelli. Al datore di lavoro viene contestata la mancata formazione e informazione del dipendente, oltre al fatto di non aver preteso che lo scarico fosse effettuato da personale specializzato della ditta proprietaria del camion. Al capocantiere viene imputato di aver disposto un’operazione estranea alle mansioni degli operai e di essersi poi allontanato senza vigilare né fornire dispositivi di protezione.
Anche la Vavassori srl è stata ritenuta corresponsabile per aver messo a disposizione una gru non adeguata: lo sbraccio eccessivo non consentiva un sollevamento verticale del carico, provocando l’oscillazione degli anelli. Infine, al manovratore viene attribuita una scelta dettata dalla fretta: avrebbe potuto effettuare lo scarico da solo, mentre il coinvolgimento dell’operaio è stato giudicato non necessario e finalizzato al risparmio di tempo.


