Arriva l’ok del Tar: via libera all’installazione di un’antenna 5G nel Parco dei Colli
L’opera era stata bocciata dall’ente, ma il tribunale ha accolto il ricorso di Inwit: “Ineliminabile la dimensione sociale”
Ponteranica. L’installazione dell’opera era stata stata bocciata direttamente dall’ente, ma una sentenza del Tar di Brescia ha ribaltato la situazione. Nel Parco dei Colli, in territorio di Ponteranica, sarà installata un’antenna 5G.
Accolto dunque il ricorso presentato da Inwit contro il provvedimento che negava l’autorizzazione all’installazione della nuova infrastruttura digitale di telecomunicazione: il tribunale conferma che le torri di telecomunicazione devono “essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale”.
L’antenna di Ponteranica è prevista in esecuzione dal Piano Italia 5G finanziato dal Pnrr, di cui Inwitt è capofila: l’obiettivo è favorire lo sviluppo della connettività all’avanguardia nelle aree a fallimento di mercato, ovvero non incluse nei normali piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni.
Nonostante la presentazione da parte di Inwit delle misure mitigative dell’impatto visivo della torre, la Commissione per il paesaggio del Parco aveva espresso parere contrario, seguito da un diniego formale emesso dall’ente.
Da un lato la sentenza del Tar conferma che, nonostante il Piano territoriale di coordinamento del Parco non consenta la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, queste devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dei rispettivi operatori; dall’altro ratifica che “le infrastrutture di telecomunicazione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica in quanto la loro presenza capillare è necessaria per assicurare i livelli delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale”.
Infine, i giudici aggiungono che “la valutazione di impatto paesistico deve considerare sì la componente paesaggistica, ma non può prescindere da un’ineliminabile dimensione sociale”.


