Referendum su lavoro e cittadinanza: quando si vota e quali sono i quesiti
Tutte le informazioni sulla consultazione referendaria che si terrà domenica 8 e lunedì 9 giugno
Domenica 8 e lunedì 9 giugno in Italia i cittadini sono chiamati a esprimersi su cinque referendum: quattro riguardano il lavoro e uno la cittadinanza. Si tratta di referendum abrogativi: ogni quesito propone di approvare o meno la cancellazione di una legge o di una parte di essa.
Il risultato sarà valido se si raggiungerà il quorum, cioè se andrà a votare la maggioranza delle persone che hanno il diritto di farlo (almeno una in più della metà), come prevede l’articolo 75 della costituzione.
Chi andrà a votare riceverà una scheda per ogni quesito referendario: cinque schede di colore diverso. Su ognuna è riportata una descrizione della norma oggetto del referendum: a chi vota si chiede se è favorevole o contrario alla sua cancellazione (totale o parziale). Quindi, per abrogarla, ossia per cancellarla, bisogna votare “sì”, mentre per mantenerla “no”.
Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
Ecco i contenuti dei cinque quesiti.
Primo quesito
Il primo quesito riguarda i licenziamenti illegittimi e il contratto a tutele crescenti (scheda verde).
“Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?”
Viene proposta l’abrogazione di uno dei decreti del Jobs Act che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti introdotto nel 2015. Cancellandolo si ristabilisce l’obbligo di reintegro del lavoratore nel suo posto di lavoro in quasi tutti i casi di licenziamento illegittimo, come prevedeva fino al 2015 l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
La questione riguarda i lavoratori assunti dal 2015 in poi in aziende con più di quindici dipendenti.
Secondo quesito
Il secondo quesito riguarda l’indennità in caso di licenziamento nelle piccole imprese (scheda arancione).
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante ‘Norme sui licenziamenti individuali’, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: ‘compreso tra un’, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole ‘La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro’.?”
Viene proposta l’abrogazione del tetto massimo all’indennità dovuta ai lavoratori per i licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di quindici dipendenti, consentendo al giudice di determinare l’importo senza limiti predefiniti.
Terzo quesito
Il terzo quesito è relativo al ricorso ai contratti a termine da parte delle aziende (scheda grigia).
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante ‘Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183’, comma 1, limitatamente alle parole ‘non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque’, alle parole ‘in presenza di almeno una delle seguenti condizioni’, alle parole ‘in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti; ‘e alle parole “b bis)’; comma 1 -bis , limitatamente alle parole ‘di durata superiore a dodici mesi’ e alle parole ‘dalla data di superamento del termine di dodici mesi’; comma 4, limitatamente alle parole ‘,in caso di rinnovo’, e alle parole ‘solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi’; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole ‘liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente’?”
Viene proposta l’abrogazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.
Oggi i rapporti a termine possono essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il ricorso alla modalità del lavoro temporaneo. Votando “sì” si cancelleranno le norme in vigore dal 2015 ristabilendo l’obbligo di una “causale” per i contratti a tempo determinato più brevi di dodici mesi, cioè l’obbligo di indicare per quale motivo si usa questo tipo di contratto.
Oggi l’obbligo c’è solo per i contratti a tempo determinato che durano dodici mesi o più.
Quarto quesito
Il quarto quesito è inerente la responsabilità solidale negli appalti (scheda rosa).
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole ‘Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.’?”
Viene proposta l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente (cioè chi affida un lavoro in appalto), dell’appaltatore (chi riceve l’incarico di fare il lavoro) e del subappaltatore (chi, in alcuni casi, svolge il lavoro per conto dell’appaltatore) per gli infortuni sul lavoro legati al tipo di attività che svolgono le imprese appaltatrici o subappaltatrici.
L’espressione “responsabilità solidale” indica che tutti i soggetti coinvolti (in questo caso committente, appaltatore e subappaltatore) hanno gli stessi obblighi, per esempio di risarcimento, verso chi subisce un danno di cui sono responsabili.
Oggi la responsabilità solidale negli appalti non è prevista. Se invece dovesse vincere il sì, in caso di infortunio di un lavoratore dovrebbero risponderne anche il committente.
Quinto quesito
Il quinto quesito verte sui tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza (scheda gialla).
“Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole ‘adottato da cittadino italiano’ e ‘successivamente alla adozione’; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: ‘f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica’, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza’?”
Oggi per avere la cittadinanza italiana le persone maggiorenni nate in un paese esterno all’Unione europea devono risiedere legalmente in Italia per almeno dieci anni. Il quesito propone di cancellare questa norma per tornare a quella precedente, in cui si stabiliva che gli anni di residenza necessari erano cinque.
Tutti gli altri requisiti per ottenere la cittadinanza previsti dalla legge del 1992 non sono modificati.
Quando ci si reca al seggio, bisogna identificarsi davanti agli scrutinatori, consegnando la tessera elettorale e un documento di identità.
L’elettore che rifiuta di ritirare le schede viene registrato come “elettore non votante” e non contribuisce al quorum, esattamente come chi non si reca alle urne. Gli scrutatori sono tenuti per legge ad annotare sul verbale questa scelta con la dicitura specifica “non votante” e non devono apporre il timbro sulla tessera elettorale dell’elettore.


