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Condono alle multe No Vax: dov’è competenza e saggezza dello Stato?

È necessario che le premesse sanzionatorie e le pene minacciate siano logicamente collegate. L’efficacia della norma trova la sua ragione nella comprensione della pena

Il Governo ha deciso di annullare, ovvero condonare, le multe inflitte a coloro che, durante la triste stagione della pandemia, incuranti delle regole sanitarie e di buon senso, avevano trasgredito all’ordine di sottoporsi a vaccinazione.

Che sia un condono è pacifico perché altrimenti, il Governo, avrebbe dovuto contemplare il rimborso delle somme versate da coloro che, colpevoli di aver violato le disposizioni, avevano adempiuto al pagamento delle sanzioni.

Tutti ormai, almeno è da ritenersi, sono consapevoli che il vaccino, oltre che salvaguardare l’incolumità individuale, con qualche rarissima eccezione, mira a sconfiggere l’epidemia e quindi a salvaguardare l’incolumità altrui. La vaccinazione si pone quindi come barriera alla diffusione del contagio e conseguentemente alla pandemia. Oggi il vaccino risulta essere l’unica difesa che la scienza ha approntato per tutelare la collettività dal rischio di simili catastrofi.

Allora perché mai il Governo, per la verità non all’unisono, ha adottato un simile provvedimento? Tante possono essere le risposte, molte concorrenti ed alcune distoniche.

Si dice che sia necessario ricreare le condizioni per una sorta di riappacificazione avendo poi il problema, come spesso accade in Italia, assunto i connotati di fazioni contrapposte; si dice che i costi esattivi superino i benefici economici derivanti dalle sanzioni; si dice ancora che la sanzione allora varata costituiva una violazione della libera determinazione individuale. E forse infine, si dice ancora, soltanto acquisire qualche simpatia tra il popolo dei “no vax”.

Ogni argomento, per sé stesso preso, offre il destro ad essere criticato pur contenendo in nuce un fondo di verità. È vero che si è creato un movimento, quello dei no vax appunto, il quale strumentalizzando il principio della libertà delle cure, potrebbe costituire per così dire, un fronte critico di cui il Paese non sente il bisogno. È vero che la “macchina” esattiva in Italia non funziona e che la riscossione sovente costa allo Stato più di quanto introita, ed è anche vero che qualcuno può pensare di mettere all’incasso una se pur modesta cambiale elettorale.

Ed allora? Ogni volta che lo Stato legifera in emergenza, come è stato, per ciò stesso, al risorgere del sole, può mutare pensiero?

Credo che vada fatta una profonda riflessione che è culturale prima che giuridica ed amministrativa: legiferare richiede competenza e saggezza. Competenza onde “costruire” norme compatibili con l’impianto giuridico esistente che partendo dalla Carta Costituzionale giunge alla più modesta circolare attraverso l’intero tessuto legislativo, e saggezza, dicevo, perché i provvedimenti di emergenza, che per ragione intima non consentono approfondimenti, siano tuttavia presi considerando che la norma, per essere efficace, deve essere compresa e condivisa non solo dai cittadini ai quali si rivolge, ma proprio da coloro che saranno i destinatari delle sanzioni, cioè dei cittadini colpevoli. Non basta una “grida” per amministrare la Giustizia.

È necessario che le premesse sanzionatorie e le pene minacciate siano logicamente collegate. L’efficacia della norma trova la sua ragione nella comprensione della pena.
Non ho una medicina nel caso di specie ma credo che colui che si pone al di fuori del perimetro degli interessi collettivi più che sanzioni meriti l’esclusione dai servizi che una moderna società offre alla collettività. La negazione dell’interesse collettivo legittima la privazione dai benefici comuni.

*Roberto Magri, avvocato penalista