Entrambe le normative prevedono di prestare attenzione alla presenza di eventuali compartimentazioni all’interno del fabbricato e di creare delle fasce di separazione affinché non si propaghi l’incendio da un compartimento all’altro
Settimana scorsa ci eravamo lasciati anticipando che la principale differenza tra Lettera Circolare 2013 e la RTV 13 dm 30/3/2022 riguarda la reazione al fuoco dei materiali di isolamento. Entrando più nel tecnico, la Lettera Circolare 2013 prevede che i prodotti utilizzati in facciata o il kit (inteso come elementi distinti immessi sul mercato da un singolo fabbricante e per il quale il requisito di reazione al fuoco è richiesto all’intero sistema) siano almeno di classe di reazione al fuoco B-s3,d0; mentre la RTV13 prevede classi di reazione al fuoco differenti in funzione della quota massima dei piani del condominio. Ovviamente al crescere dell’altezza le prestazioni di reazione al fuoco degli isolanti sono migliori.
Qui sotto la tabella riassuntiva delle prestazioni richieste dalla RTV13
* protetti con materiali non metallici incombustibili oppure con prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0
** e affollamento < 300 occupanti e che non ospitino persone che ricevono cure mediche (es. residenze per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria, degenza ospedaliera, …)
*** che non ospitino persone che ricevono cure mediche
Entrambe le normative prevedono di prestare attenzione alla presenza di eventuali compartimentazioni all’interno del fabbricato e di creare delle fasce di separazione affinché non si propaghi l’incendio da un compartimento all’altro; la differenza tra i due riferimenti normativi riguarda le caratteristiche dei materiali per esempio per una facciata con cappotto termico le fasce di separazione secondo la circolare del 2013 devono avere caratteristiche EI60-ef mentre la RTV13 prevede che la separazione avvenga con materiale in classe di reazione al fuoco non inferiore a A2-s1,d0 e con resistenza al fuoco EI30-ef.
Ad oggi entrambi i riferimenti normativi sono in vigore e l’utilizzo di uno o dell’altro dipende dal tipo di normativa con cui si è progettato l’edificio.
Per esempio, nel caso dei condomini, le normative attualmente in vigore sono il DM 16/05/1987 n. 246 e il DM 19/05/2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” denominato RTV14; il professionista può scegliere quali delle due applicare e, in funzione di questa scelta, verrà preso come riferimento per la progettazione delle facciate o la circolare del 2013 o la RTV 13, come qui sotto riassunto:
*Per altezza antincendio si fa riferimento al DM 30/11/1983 e si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso
**Se nell’edificio è presente un’attività progettata secondo il DM 03/08/2015 e s.m.i.
Le normative sopra riportate non impongono di utilizzare un particolare isolante, proibendo, come si potrebbe pensare, l’utilizzo dell’EPS in quanto materiale plastico. Qualsiasi soluzione è ammessa purché o il materiale o il kit rispetti i requisiti di reazione e/o resistenza al fuoco richiesti dalle normative e dalla valutazione del rischio incendio.
Il sistema facciata è molto complesso e l’emanazione delle normative sopra indicate sono il primo passo per migliorarne la sicurezza antincendio; ci si augura che lo sviluppo e l’adozione di nuove tecnologie siano mirati ad aumentare gli standard di sicurezza delle facciate.
*Centro Studi Anaci Bergamo


