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Approvato il Bonus Natale da 100 euro per i dipendenti

L’indennità riconosciuta non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e l’importo massimo spettante pari a 100 euro viene riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) entrato in vigore lo scorso 10 ottobre, prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno 2024 di importo massimo pari a 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari (c.d. “bonus Natale”).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.19/E del 10 ottobre fornisce tutte le indicazioni per individuare i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del bonus.

In particolare, il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:
– hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno 2024;
– hanno il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure hanno almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
– hanno un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) di importo superiore a quello della detrazione spettante.

L’indennità riconosciuta non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e l’importo massimo spettante pari a 100 euro viene riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno 2024. Pertanto, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione, senza a nulla rilevare l’orario di lavoro (ad esempio il part-time).

Ai fini del riconoscimento del bonus è necessaria la preventiva verifica della “capienza fiscale”, ovvero è necessario che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni spettanti per la stessa tipologia reddituale, con riferimento all’anno 2024.

Il “bonus Natale” verrà erogato in occasione della percezione della tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore che, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445), consegnata al datore di lavoro, attesta per iscritto la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio fiscale. Le somme erogate dal datore di lavoro verranno recuperate da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità in busta paga.

Il datore di lavoro è tenuto, in sede di conguaglio, a verificare la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

L’Agenzia ha chiarito che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi da lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.