Logo

Temi del giorno:

La patente a crediti in edilizia

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede in UE che extra UE, devono essere in possesso della patente a crediti

Il Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla Sicurezza), introducendo “la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili” destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in questi contesti.

Le disposizioni operative relative alla patente a crediti sono state fornite nel Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede in UE che extra UE, devono essere in possesso della patente a crediti. Sono escluse solo le imprese che effettuano mere forniture senza posa in opera o installazione e coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio geometri ed architetti. La patente sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, previa la presentazione dell’idonea documentazione richiesta.

Per ottenerla le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare diversi requisiti, tra cui: l’iscrizione alla camera di commercio, – il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC), – l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, – il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), – il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), – designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’Ispettorato ha precisato che non tutti i requisiti sopra elencati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati ma che verranno richiesti in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione delle specificità delle casistiche. Il punteggio della patente, che parte da un minimo di 30 crediti, può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le violazioni sono elencate nell’allegato 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Il recupero dei crediti decurtati è possibile solo attraverso la valutazione di una Commissione territoriale.

La norma in esame ha previsto specifiche sanzioni e significative conseguenze nel caso in cui il punteggio scenda al di sotto della soglia di 15 crediti. In tale circostanza, l’impresa o il lavoratore autonomo sarà interdetto dall’operare nei cantieri, fatta eccezione per il completamento di lavori in corso che abbiano superato il 30% del valore contrattuale. In aggiunta, sono erogate sanzioni amministrative di tipo pecuniario con importo variabile, pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro; nonché l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Infine, nel caso in cui si verifichino infortuni gravi nei cantieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di sospendere la patente per un periodo massimo di dodici mesi, in via cautelare.

Questa nuova disciplina rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e professionalità nei cantieri temporanei o mobili, assicurando che solo gli operatori qualificati e conformi alle normative possano svolgere attività in questi ambienti complessi e potenzialmente pericolosi, contribuendo al miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro in questi ambienti complessi e pericolosi.