L'intervento
|La Corte di giustizia europea, il Tribunale di primo grado, la Procura europea
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l’Unione europea si è dotata di personalità giuridica e ha rilevato le competenze precedentemente conferite alla Comunità europea
Come abbiamo visto negli articoli precedenti, per “costruire l’Europa”, gli Stati nazionali (attualmente 27) hanno liberamente concluso fra di loro trattati che istituiscono le Comunità europee, poi un’Unione europea, dotate di istituzioni che adottano norme giuridiche in determinati settori.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l’Unione europea si è dotata di personalità giuridica e ha rilevato le competenze precedentemente conferite alla Comunità europea.
Il diritto comunitario è divenuto quindi il diritto dell’Unione e comprende anche tutte le disposizioni adottate in passato in forza del Trattato sull’Unione europea nella versione precedente al Trattato di Lisbona.
Uno dei più ambiziosi obiettivi del progetto comunitario infatti era ed è quello di realizzare un diritto uniforme. Ossia, una legislazione valida in tutti i Paesi, le stesse regole per tutti.
Ad esempio, se acquisterò un bene in Francia, le regole saranno le stesse che in Estonia.
Processo assai complicato e lungo, come è facile immaginare, ma che è già realtà in moltissimi ambiti, ad esempio in tema di diritti dei consumatori, di trattamento dei dati personali, in materia di tutela della concorrenza ed in materia ambientale.
In questo contesto (ma non solo) si inserisce la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
Essa è l’istituzione giurisdizionale dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati dell’UE.
Nell’ambito di tale compito, la Corte di Giustizia:
– controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione Europea;
– assicura l’osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai trattati;
– interpreta il diritto dell’Unione su domanda dei giudici nazionali.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sede a Lussemburgo e comprende due organi giurisdizionali:
– la Corte di Giustizia;
– il Tribunale.
Vediamo le caratteristiche di entrambi.
In tutta la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha formulato l’obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto dell’Unione nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti da quest’ultimo ai cittadini (applicazione diretta del diritto dell’Unione), disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma dell’Unione (supremazia del diritto dell’Unione sul diritto nazionale).
La Corte ha altresì riconosciuto il principio della responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell’Unione che costituisce, da un lato, un elemento volto a rafforzare in maniera decisiva la tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell’Unione e, dall’altro, un fattore in grado di contribuire a un’applicazione più puntuale di tali norme da parte degli Stati membri. Le violazioni commesse da questi ultimi possono quindi dar luogo a obblighi di indennizzo che, in taluni casi, possono avere pesanti ripercussioni sulle loro finanze pubbliche. Inoltre, qualsiasi inadempimento da parte di uno Stato membro del diritto dell’Unione può essere sottoposto alla Corte e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che accerti un tale inadempimento, quest’ultima può infliggere allo Stato una penalità e/o il pagamento di una somma forfettaria. Tuttavia, in caso di omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su proposta di quest’ultima, la Corte può infliggere ad uno Stato membro una sanzione pecuniaria fin dalla prima sentenza per inadempimento.
La Corte di giustizia opera anche in collaborazione con il giudice nazionale, giudice di diritto comune del diritto dell’Unione. Qualsiasi giudice nazionale, chiamato a definire una controversia riguardante il diritto dell’Unione, può, e talvolta deve, sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Quest’ultima è allora chiamata a fornire la sua interpretazione di una norma di diritto dell’Unione o a verificarne la legittimità.
L’evolversi della sua giurisprudenza illustra il contributo della Corte alla creazione di uno spazio giuridico che riguarda i cittadini, tutelando i diritti che la legislazione dell’Unione conferisce loro in vari aspetti della loro vita quotidiana.
La Corte di giustizia è composta da 27 giudici (uno per ogni Stato membro, in modo da rappresentare tutti gli ordinamenti giuridici nazionali dell’UE) e da 8 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. Essi vengono scelti tra giuristi che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più elevate funzioni giurisdizionali, o siano in possesso di competenze notorie.
I giudici della Corte designano tra loro il presidente della Corte per un periodo rinnovabile di tre anni. Il presidente dirige le attività e i servizi della Corte e presiede le udienze e le deliberazioni per quanto riguarda i collegi giudicanti più ampi.
Gli avvocati generali assistono la Corte. Essi hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti.
Il cancelliere è il segretario generale dell’istituzione, di cui dirige i servizi sotto l’autorità del presidente della Corte.
La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. La seduta plenaria viene adìta in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte (quando essa deve dichiarare dimissionario il Mediatore europeo, pronunciare le dimissioni d’ufficio di un commissario europeo che sia venuto meno agli obblighi a lui incombenti ecc.) e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un’eccezionale importanza. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un’istituzione parte della causa, nonché per le cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate da sezioni di tre o di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni e quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.
il Tribunale
Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a seguito di consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati alla funzione di giudice. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il proprio presidente. I giudici nominano un cancelliere per un mandato di sei anni.
I giudici esercitano le loro funzioni in totale imparzialità e indipendenza. Contrariamente alla Corte di giustizia, il Tribunale non dispone di avvocati generali permanenti. Questa funzione, tuttavia, può essere eccezionalmente attribuita a un giudice.
Le cause sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono decise da sezioni composte di tre o cinque giudici o, in determinati casi, da un giudice unico. Esso può anche riunirsi in grande sezione (quindici giudici), qualora la complessità giuridica o l’importanza della causa lo giustifichi. I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti tra i giudici per un periodo di tre anni. Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, ma si avvale dei servizi amministrativi e linguistici dell’Istituzione per le sue altre esigenze.
Il Tribunale è competente a conoscere:
– sui ricorsi proposti dalle persone fisiche o giuridiche diretti all’annullamento degli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea adottati nei confronti di tali persone o che le riguardano direttamente e individualmente (può trattarsi, ad esempio, del ricorso proposto da un’impresa contro una decisione della Commissione che le infligge un’ammenda) e degli atti regolamentari che le riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione, e sui ricorsi proposti da tali persone diretti a far constatare un’astensione dal pronunciarsi di tali istituzioni, organi o organismi;
– dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
– dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell’ambito degli aiuti di Stato, le misure di difesa commerciale (“dumping”) e gli atti mediante i quali il Consiglio esercita competenze d’esecuzione;
– dei ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell’Unione europea o dai loro agenti;
– dei ricorsi fondati su contratti stipulati dall’Unione europea, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale;
– dei ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e contro l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
– delle controversie tra le istituzioni dell’Unione europea e il loro personale relative ai rapporti di lavoro e al regime di previdenza sociale.
Le decisioni del Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un’impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.
Accanto alla funzione più tradizionale e giudicante, incardinata saldamente nella legislazione comunitaria, vi è anche un’altra istituzione, con compiti requirenti.
Si tratta della Procura europea.
Di più recente creazione e con compiti precisi, la Procura europea (EPPO) è un organismo indipendente dell’Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, quali:
– frodi
– corruzione
– riciclaggio
– frodi IVA transfrontaliere
L’EPPO è diventata operativa il 1º giugno 2021 ed ha sede a Lussemburgo.
Le istituzioni e gli organi dell’UE, nonché le autorità competenti dei 22 Stati membri che hanno aderito all’EPPO, devono segnalare a quest’ultima qualsiasi condotta criminosa a danno del bilancio dell’UE.
Anche le persone fisiche possono segnalare presunti casi di frode e altri reati.
L’EPPO è competente a indagare e perseguire le frodi ai danni delle finanze dell’UE.
Ad oggi 22 paesi dell’UE hanno deciso di aderire agli sforzi per tutelare il bilancio dell’UE contro le frodi, utilizzando la procedura di “cooperazione rafforzata”:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Il ruolo e la struttura dell’EPPO
Ruolo
L’EPPO ha il compito di combattere le frodi ai danni delle finanze dell’UE. È competente a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.
L’EPPO svolge indagini transfrontaliere sulle frodi d’importo superiore a 10 000 EUR riguardanti fondi dell’UE o sui casi di frodi IVA a livello transfrontaliero che comportano un danno superiore ai 10 milioni di EUR. Opera inoltre di concerto con le autorità di contrasto nazionali e in stretto contatto con altri organismi quali Eurojust ed Europol.
Struttura
L’EPPO ha una struttura a due livelli: un livello centrale e un livello nazionale.
1) Livello centrale
Il livello centrale ha sede a Lussemburgo ed è costituito da un procuratore capo europeo e un collegio dei procuratori.
Il procuratore capo europeo gestisce l’EPPO, ne organizza il lavoro e la rappresenta nei contatti con le istituzioni dell’UE, gli Stati membri e i paesi terzi.
Nell’ottobre 2019 Laura Codruţa Kövesi è stata nominata primo procuratore capo europeo.
Il collegio dei procuratori è incaricato di definire la strategia e il regolamento interno dell’EPPO e di assicurare la coerenza tra i casi e al loro interno. È costituito dal procuratore capo europeo e dai procuratori degli Stati membri partecipanti.
Supervisiona inoltre le indagini condotte dai procuratori europei delegati a livello nazionale. Nel luglio 2020 il Consiglio ha nominato i 22 procuratori europei.
Abbiamo sentito molto parlare dell’EPPO in questi giorni proprio perché il nostro Paese si contraddistingue nelle frodi e nella malversazione dei fondi comunitari.
L’Italia è infatti maglia nera per frodi in Europa. Secondo l’ultimo rapporto della Procura europea (Eppo) sulle attività del 2023, lo Stivale è il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio della Ue con 6,02 miliardi di euro di malversazioni: ampliando il quadro a tutte le indagini attive a oggi (618 contro le 556 registrate al 31 dicembre scorso), la cifra sale a 7,38 miliardi – di cui 5,22 solo di evasione Iva – su un totale di 11,5 miliardi.
All’Italia anche il triste primato nella classifica delle indagini avviate dalla procura lussemburghese sui finanziamenti legati al Recovery Fund: 179 su un totale di 223 aperte nel corso del 2023. Proprio lo scorso 26 febbraio, tra parentesi, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto Pnrr bis che estende all’attuazione del piano il controllo da parte del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti della Ue (Colaf).
* Filippo Crippa Sardi è Avvocato libero professionista in Bergamo.
Si occupa di diritto comunitario e internazionale https://it.linkedin.com/in/crippasardi


