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Cassonetti pericolosi, il Ministero al pm di Bergamo: “Non si può valutare sicurezza sulla base di un uso scorretto”

Dopo il caso di Boltiere, dove nel maggio 2020 morì per “asfissia meccanica” un bimbo di 10 anni, Emanuele Marchisio sollevò dubbi sul meccanismo di funzionamento dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati

“L’errato o cattivo uso di un prodotto rispetto al livello di rischio associato al suo uso in condizioni normali di esercizio o ragionevolmente prevedibili, esula dalle azioni compiute dal fabbricante in ordine alla valutazione stricto sensu della sicurezza e del rischio. Di conseguenza, eventuali rischi associati ad un uso ‘improprio’ del prodotto e non specificatamente attinenti agli aspetti tecnici potrebbero essere prevenuti e valutati in sede di gara d’appalto, esclusivamente dalle stazioni appaltanti”.

Così il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha risposto alla Procura della Repubblica di Bergamo, e in particolare al pubblico ministero Emanuele Marchisio, sul caso dei “cassonetti pericolosi” posizionati sulle strade e in altri luoghi pubblici per la raccolta degli abiti usati.

L’inchiesta era scattata dopo la tragedia del 19 maggio 2020, quando Karim Bamba, bimbo di 10 anni originario della Costa d’Avorio, aveva perso la vita a Boltiere in seguito ad “asfissia meccanica” dopo essere rimasto incastrato nel meccanismo basculante di un cassonetto metallico.

Un caso che è andato ben oltre il normale iter giudiziario perché il pm ha voluto andare a fondo alla questione, puntando dritto all’origine del problema e portando all’attenzione del Ministero l’intrinseca pericolosità che sta alla base del meccanismo che aziona la maggior parte dei cassonetti attualmente distribuiti sul territorio italiano: la sua richiesta di sequestro preventivo in tutta Italia era stata però rigettata dai giudici, in quanto nessuna norma ne disciplina le caratteristiche tecniche.

Il perito allora incaricato dalla Procura aveva fatto notare come l’apertura per la raccolta dei vestiti fosse molto larga, rendendo abbastanza agevole per un bimbo come Karim introdursi dall’esterno: allo stesso tempo, però, il meccanismo interno sarebbe alquanto insidioso, perché se da un lato non ne impedisce l’accesso, dall’altro ne rende molto difficoltosa e rischiosa l’uscita.

Il pm Emanuele Marchisio aveva dunque fatto presente la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, inviando tutta la documentazione necessaria a far capire come i modelli di cassonetto “1”, “2” e “3” diffusi sul territorio nazionale siano potenzialmente pericolosi, se non letali qualora usati impropriamente.

Ora, a distanza di mesi, è arrivata la prima risposta ai suoi dubbi, firmata dal Mimit: “Analizzata la documentazione allegata – si legge nella nota che porta la firma della dirigente Maura Gentili – si evidenzia che un prodotto può ritenersi sicuro, se, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto“.

Citando il Codice del consumo e la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, il Ministero spiega infatti che “il produttore è tenuto a fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi, derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto”.

“Ciò premesso – continua la nota – si ritiene utile evidenziare che la sicurezza tecnica di un prodotto è legata alla destinazione d’uso indicata dal fabbricante e all’utilizzo del medesimo in condizioni di impiego consentite. Pertanto, limitatamente al tema di sicurezza generale dei prodotti, l’eventuale aderenza alla normativa tecnica scelta dal fabbricante nella fase di progettazione e produzione del bene, non può essere valutata in base all’uso scorretto del prodotto“.

Da qui la conclusione: “Pertanto, l’errato o cattivo uso di un prodotto rispetto al livello di rischio associato al suo uso in condizioni normali di esercizio o ragionevolmente prevedibili, esula dalle azioni compiute dal fabbricante in ordine alla valutazione stricto sensu della sicurezza e del rischio. Di conseguenza, eventuali ulteriori rischi associati ad un uso ‘improprio’ del prodotto e non specificatamente attinenti agli aspetti tecnici – come nel caso di specie – potrebbero essere prevenuti e valutati in sede di gara d’appalto, esclusivamente dalle stazioni appaltanti”.