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Fisco Facile

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Dal 1° luglio aumento dell’esonero contributivo in favore dei dipendenti

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, ed è riconosciuto sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota I.V.S.) a carico del lavoratore

Il Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023, è intervenuto con alcune misure a sostegno dei lavoratori, tra le quali è stato previsto l’aumento dell’esonero della quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, potenziando la misura già prevista per l’anno 2023 dalla precedente Legge 197/2022.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, ed è riconosciuto sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota I.V.S.) a carico del lavoratore.

Per l’anno 2023 la misura dell’esonero per i primi sei mesi dell’anno, quindi fino al 30 giugno 2023, è pari al:
– 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’articolo 39 del Decreto Lavoro prevede l’aumento della quota di sgravio contributivo per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, introducendo un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Pertanto, l’esonero della quota contributiva IVS a carico dei lavoratori sarà pari al:
– 6%, se la retribuzione imponibile eccede l’importo mensile di 1.923 euro ma non di 2.692 euro;
– 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’aumento della riduzione contributiva previsto dal D.L. Lavoro non si applica al rateo di tredicesima mensilità, il quale pertanto continuerà a beneficiare dello sgravio nelle misure previste dalla Legge n. 197/2022 (2% o 3%, a seconda dell’imponibile dello stesso).

Infine, l’Inps ha chiarito che lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, compreso quello per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

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