Tizzani, per i giudici d’Appello la pista del killer ignoto è credibile: perché è stato assolto
Dalle intercettazioni fino alle lacune del dna sul cutter: le prove che scagionano l’imputato
Se la morte di Gianna del Gaudio resta avvolta nel mistero, la Corte d’Appello di Brescia espone chiaramente le ragioni che lo scorso ottobre l’hanno spinta ad assolvere dall’accusa di omicidio volontario il marito Antonio Tizzani (difeso dall’avvocato Giovanna Agnelli) unico sospettato per il delitto dell’ex insegnante, uccisa a 64 anni con una coltellata alla gola la notte del 27 agosto 2016 nella loro villetta di via Madonna delle Nevi a Seriate.
In settanta corpose pagine i giudici motivano la sentenza, cominciando dalle testimonianze dei vicini. Quella notte dicono di aver sentito delle grida provenire dal luogo del delitto. La conseguenza – secondo l’accusa – di una lite tra coniugi finita in tragedia. Un’ipotesi, osservano però i giudici, “ostacolata dalla quasi totalità dei testimoni”, che ricordano soltanto di aver sentito un uomo urlare. Un fatto compatibile con la reazione “angosciosa, disperata e rabbiosa” dovuta alla scoperta della moglie sanguinante a terra. Ma i testimoni uditivi danno conto anche di un altro elemento di prova: ovvero il fatto che Del Gaudio non gridò prima di essere uccisa, poiché aggredita alle spalle come emerso nel processo. Un dato probatorio che – sempre nell’ottica dei giudici – spiega la ragione per cui l’imputato ha riferito di non avere sentito nulla e di essersi accorto dell’uccisione della moglie soltanto dopo l’essere entrato in cucina. La Corte definisce “arduo” presumere che quella sera vi fosse stato un motivo di litigio così grave da indurre Tizzani a uccidere la moglie. E, soprattutto, che fosse maturato quasi all’improvviso, visto che era da poco terminata una cena con il figlio Mario e la compagna. Una cena definita da entrambi “piacevole”, senza stranezze.
Ci sono poi le intercettazioni ambientali. Se da un lato le conversazioni “non consentono di dimostrare il movente all’interno di una lite domestica”, dall’altro non suggeriscono né la consumazione di un delitto d’impeto, né di una “fredda risoluzione” maturata a seguito di un rancore covato da tempo. “Un omicidio premeditato – fanno notare i giudici – esigerebbe una preordinata cura dei dettagli smentita dalle modalità di disfacimento dell’arma del delitto”, rinvenuta in un giardino a 600 metri dalla scena del crimine. Ciò si presta di più all’esigenza di un ignoto rapinatore di sbarazzarsene (avallando dunque la tesi dello sconosciuto sorpreso in casa a frugare nella borsetta), piuttosto che alla necessità dell’imputato di occultarla con cura. E poi la scelta dell’arma: un taglierino. Non esattamente la prima opzione se si premedita di uccidere qualcuno. A tutto ciò va aggiunto il fatto che subito dopo l’omicidio Tizzani non risultava sporco di sangue. Ed è inoltre “pacifico” – si legge – che non si fosse cambiato gli abiti.
C’è poi un ampio capitolo dedicato al Dna. In particolare, i giudici dichiarano “nullo” l’accertamento tecnico da cui uscì il profilo genetico dell’imputato sull’arma. Per capirci qualcosa bisogna tornare indietro all’11 ottobre 2016, quando dopo due esiti negativi emerse sul cutter un Dna ignoto. Il 9 novembre il Ris effettuò altri sei prelievi: in uno, in una piccola porzione della lama infilata nell’impugnatura, c’era quello di Tizzani. La difesa puntò i riflettori sul rischio di contaminazione dei reperti, tesi accolta dai giudici che scrivono come il prelievo in questione sia avvenuto dopo l’apertura del tampone salivare dell’imputato. “Questa violazione dei protocolli – riporta la sentenza – ha comportato chiaramente il rischio che il Dna del Tizzani potesse trasferirsi sul reperto per contaminazione avvenuta in laboratorio”, anche se gli ufficiali del Ris, durante il processo, definirono l’ipotesi “altamente improbabile”, perché nei tre giorni di distanza tra un’operazione e l’altra vi erano state 23 ispezioni sul cutter che non avevano provocato contaminazioni. Ad ogni modo “tale dato genetico, per le gravi criticità che ne hanno accompagnato il giudizio sulla genuinità e attendibilità, non sarebbe comunque in grado di mettere in crisi” tutti gli altri elementi su cui si basa la sentenza.
Infine, i maltrattamenti alla moglie. In questo caso i giudici si soffermano su un aspetto fondamentale: la “mancanza del requisito di abitualità” delle condotte dell’imputato, che “non avrebbero causato quello stato di avvilimento e prostrazione”, “frustrazione e umiliazione” nella persona offesa, tipici del reato contestato. A tal proposito la Corte d’appello cita la Cassazione, che per configurare il reato parla di “vessazioni e sofferenze, fisiche o morali abitualmente inflitte a un’altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante”. Circostanze che – sempre secondo i giudici – non trovano riscontro nel rapporto tra Gianna del Gaudio e il marito, come ricostruito in aula dai testimoni che parlano sì di litigi, ma anche di frequenti effusioni e reciproche testimonianze d’affetto della coppia.
Durante il processo non è mai emerso che la vittima fosse arrivata a dirsi “disperata” per le condotte a volte manesche, altre ingiuriose o autoritarie del marito. Tanto meno – è la convinzione dei giudici – sarebbe mai arrivata a separarsi o a denunciarlo per maltrattamenti. Anzi, Gianna del Gaudio avrebbe detto più volte di amare Tizzani. E che “i matrimoni bisogna farli andare bene”. “Tutto ciò – si legge ancora nelle motivazioni della Corte d’Appello – non è indicativo di una condizione di timore o soggiogazione psicologica” verso il marito, “nè tantomeno di una sorta di Sindrome di Stoccolma” nei confronti di un coniuge padrone.




