A decorrere dallo scorso 1° luglio l’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato esteso:
– ai contribuenti i contribuenti che adottano il regime forfettario e che nell’anno precedente (2021) abbiamo conseguito proventi per un importo superiore a 25.000 euro;
– i soggetti che hanno aderito al regime di cui alla legge 398/91 (ASD, pro loco, associazioni bandistiche, ecc.).
Fino al 30 settembre tuttavia le fatture elettroniche potevano essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo.
Dal 1° di ottobre anche tali soggetti dovranno attenersi alle regole ordinarie di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni di servizi il momento di “effettuazione dell’operazione”, e dunque la decorrenza dei 12 giorni, coincide con il pagamento del corrispettivo. Ma se prima del verificarsi di questo evento è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. L’obbligo di emettere la fattura scatta quindi prima dell’effettuazione dell’operazione. Mentre per le cessioni di beni i 12 giorni decorrono dal momento della consegna.
Perciò, ricapitolando, il contribuente forfetario che ha ricevuto il pagamento di un servizio il 30 settembre 2022 o ceduto un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022, potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022. Nondimeno, qualora il pagamento o la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrà essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dall’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72.
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