Logo

Temi del giorno:

Guida al voto: tutto ciò che bisogna sapere sulle elezioni di domenica 25 settembre

Sarà una votazione storica: per la riduzione a 600 del numero dei parlamentari e per la possibilità di voto al Senato per i 18enni

Sono circa 50 milioni gli italiani che domenica 25 settembre saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo Parlamento, il primo dopo la riduzione del numero complessivo degli occupanti che passerà da 945 a 600.

Votazione storica anche perchè, per la prima volta, potranno votare per il Senato tutti i maggiori di 18 anni.

Dove e quando si vota

Si voterà solamente nella giornata di domenica 25 settembre 2022, con i seggi che rimarranno aperti dalle 7 alle 23: l’espressione del voto avverrà nel proprio comune di residenza, nel numero di seggio indicato sulla tessera elettorale.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario presentarsi con un documento di identità.

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Da non dimenticare, ovviamente, la tessera elettorale: chiunque l’avesse smarrita o non avesse più alcuno spazio libero per l’apposizione del timbro a conferma della votazione, è invitato a richiederne una copia all’ufficio elettorale o all’anagrafe del proprio comune.

Come si vota

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:

a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art. 59-bis del D.P.R. n. 361/1957, come novellato dall’art. 1, comma 21, della legge n. 165/2017).

Posso votare in un comune diverso da quello in cui risiedo?

La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell’ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato. Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.

Il voto degli italiani all’estero

Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Tali elettori sono quindi iscritti d’ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per posta. I cittadini residenti all’estero che, viceversa, intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro lo scorso 31 luglio. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l’esercizio dell’opzione.

Il loro voto è già stato fatto pervenire entro le 16 di giovedì 22 settembre.

Errore di voto

Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Lo scrutinio

Alle 23 di domenica 25 settembre, a conclusione delle operazioni di votazione, si procede prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, il seggio inizia lo scrutinio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.

La legge elettorale

La legge elettorale attualmente in vigore, il cosiddetto Rosatellum, delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge.

Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto.

Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge n. 459/2001, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.