• Abbonati
Dal 13 agosto

Congedo parentale, maternità e paternità. Nuove norme: 10 giorni retribuiti per i papà

Dal 13 agosto sono entrate a pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022

Da sabato 13 agosto in Italia entrano a pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 in materia di congedo parentale, maternità e paternità.

LA NOVITÀ: IL CONGEDO DI PATERNITÀ
Il congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Questa nuova misura permette al padre lavoratore di usufruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, e autonomo rispetto a quello della madre. Un dettaglio: nel caso di parto plurimo la durata del congedo raddoppia: 20 giorni lavorativi. Un’altra novità è che il congedo di paternità si estende anche al padre adottivo o affidatario.

Per i giorni di congedo di paternità è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

LE LAVORATRICI AUTONOME
Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre, elevabili a sette nel caso ne prenda almeno tre, con un massimo per la coppia di 11 mesi) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%.

FINO AL 12° ANNO
Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i dipendenti hanno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione.

REDDITO INDIVIDUALE INFERIORE
I dipendenti che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo della pensione (524 euro per il 2022), quindi a 1.310 euro, possono chiedere l’indennizzo al 30% per tutti i mesi di congedo (non solo i 9 complessivi) fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo).

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo anno di vita del bambino. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che hanno diritto a 3 mesi da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI