• Abbonati

Fisco Facile

Fisco facile

Dimissioni: le novità dopo l’emergenza per la pandemia

A seguito della cessazione dello stato di emergenza il Ministero ha comunicato che non è più possibile utilizzare il modello in sostituzione del colloquio presso l’Ispettorato

A decorrere dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare le “dimissioni in bianco”, la comunicazione di dimissioni e di risoluzione consensuale deve essere effettuata con modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il lavoratore che ha intenzione di dimettersi è tenuto a rispettare un’apposita procedura di convalida delle dimissioni, studiata al fine di attestare la manifestazione di volontà del lavoratore di cessare unilateralmente il rapporto di lavoro. Tale procedura telematica è vincolante per i lavoratori subordinati. Se il dipendente rilascia le proprie dimissioni in modo differente rispetto alla procedura telematica, le dimissioni saranno considerate inefficaci.

Ma cosa sono le dimissioni? Le dimissioni sono l’atto unilaterale con le quali un lavoratore dipendente comunica al proprio datore di lavoro la volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Quando il lavoratore ha intenzione di rassegnare le dimissioni, oltre a seguire la suddetta procedura, deve rispettare il periodo di preavviso.

La durata del preavviso viene di norma disciplinata dalla contrattazione collettiva a seconda dell’anzianità di servizio e/o del livello di inquadramento del dipendente.

Nel periodo di preavviso il lavoratore continua a prestare attività lavorativa.

Nella compilazione del modello telematico di dimissioni il lavoratore dovrà porre attenzione ed indicare come data di decorrenza il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, terminato il periodo di preavviso.

Nel caso di dimissioni presentate nel cosiddetto periodo protetto, dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza, dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento oppure, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento), le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Solo a seguito della convalida, che avviene mediante apposito colloquio in presenza, il rapporto di lavoro si considera concluso.

Nel periodo emergenziale Covid-19 le sedi dell’Ispettorato avevano temporaneamente modificato tale procedura di convalida delle dimissioni nel periodo protetto.

In sostituzione dell’incontro in presenza presso la sede era stata prevista la compilazione di un modulo da spedire a mezzo mail.

A seguito della cessazione dello stato di emergenza il Ministero ha comunicato che non è più possibile utilizzare il modello in sostituzione del colloquio presso l’Ispettorato.

Il colloquio però, potrà essere svolto anche in modalità telematica presentando apposito modello di richiesta compilato e sottoscritto dal lavoratore o dalla lavoratrice che ha intenzione di dimettersi.

Allegato al modello vanno inviate copia della carta di identità e lettera di dimissioni/risoluzione debitamente sottoscritta e datata.

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
Più informazioni
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI