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Anche i “piccoli” obbligati alla fatturazione elettronica: novità, tempi e sanzioni

In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati con un minimo di 500 euro

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche agli operatori economici di piccole dimensioni.

Il Decreto legge 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1° maggio ha esteso, a partire dal secondo semestre 2022, la platea di soggetti obbligati all’emissione della fatturazione tramite il sistema di interscambio (SDI).

Il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, abrogando la parte in cui si prevede l’esenzione per i soggetti che adottano il regime di vantaggio (“regime dei minimi”) o il regime forfettario e per le associazioni sportive dilettantistiche.

Tuttavia, per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno) inferiori a euro 25.000 l’obbligo della fatturazione elettronica è posticipato al 1° gennaio 2024.

Per i contribuenti nei cui confronti scatterà l’obbligo del nuovo adempimento e’ stato previsto un periodo di esenzione dall’applicazione delle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura.

Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, l’ordinario termine per l’emissione del documento elettronico fissato a 12 giorni (per la fattura immediata) è temporaneamente sospeso. L’emissione della fattura informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione amministrativa prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati con un minimo di 500 euro. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

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