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Riduzione dei contributi Inps per lavoratori dipendenti: a chi spetta

Sconto contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a carico dei lavoratori, nella misura dello 0,8%.

La Legge di Bilancio 2022, ha previsto, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori dipendenti, uno sconto contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a carico dei lavoratori, nella misura dello 0,8%.

La riduzione si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 2.692 lordi, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità.

A titolo esemplificativo, qualora l’aliquota IVS a carico lavoratore sia pari al 9,19%, per il periodo di spettanza dell’esonero e rispettando le ulteriori condizioni, questa potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali: l’aliquota effettiva a carico lavoratore sarà quindi pari all’8,39%.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di euro 2.692: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

In caso di tredicesima mensilità erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di euro 2.692, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.

Nel caso in cui i ratei di tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di euro 224 (pari all’importo di euro 2.692/12).

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di euro 2.692.

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