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Rottamazione Ter, riaprono i termini per il pagamento delle rate scadute: cosa fare

Grazie al tanto atteso emendamento dell’ultimo decreto sostegni è stato introdotto un nuovo calendario

In sede di conversione del decreto “Sostegni-ter” sono state prorogate, per l’ennesima volta, le rate della Rottamazione Ter e del Saldo e stralcio degli omessi pagamenti.

La Rottamazione Ter era stata introdotta dal legislatore nel 2018 per consentire a coloro che hanno debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), maturati negli anni compresi tra il 2000 e il 2017, di definire la loro posizione in modo agevolato. L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere i propri debiti versando le somme dovute senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Il Saldo e stralcio prevede, oltre alla riduzione degli importi dovuti, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora delle posizioni debitorie in capo a persone fisiche che versano in una grave situazione di difficoltò economica.

Entrambe le disposizioni prevedevano dei pagamenti rateali che, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, hanno subito numerose proroghe. Da ultimo, era stato previsto che tutte le rate non pagate negli anni 2020 e 2021 dovessero essere saldate entro il 14 dicembre 2021.

Il 15 dicembre scorso tuttavia circa 530 mila contribuenti, pari al 43% di coloro che avevano richiesto la rottamazione, hanno visto decadere il beneficio alla definizione agevolata, non essendo riusciti ad ottemperare ai propri impegni. Peraltro, risultava esclusa la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito restante e, negli scorsi mesi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva iniziato a notificare le intimazioni di pagamento.

Ora, grazie al tanto atteso emendamento, è stato introdotto un nuovo calendario che prevede:

– il pagamento entro 30 aprile 2022 delle rate scadute nel 2020;

– il pagamento entro 31 luglio 2022 delle rate scadute nel 2021;

– il pagamento entro 30 novembre 2022 delle rate scadute nel 2022.

Per ciascuna delle scadenze è applicabile una tolleranza di 5 giorni di ritardo.

Le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del termine del 14 dicembre 2021 saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente versate, resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili.

Il versamento dovrà avvenire utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, inviata al contribuente nel 2019 a seguito dell’adesione e contenente i bollettini di pagamento. Qualora non si fosse più in possesso della comunicazione si potrà richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it e riceverla via mail assieme ai bollettini.

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