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Partite Iva, appuntamento con il saldo al 16 marzo: le alternative

Prima scadenza per i contribuenti Iva tenuti al pagamento del saldo 2021

Prima scadenza per i contribuenti Iva tenuti al pagamento del saldo 2021. Scade, infatti il 16 marzo il termine per versare la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche.

In alternativa, l’adempimento può essere rinviato fino al termine di scadenza per il versamento delle imposte dirette, quindi il 30 giugno, incrementando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, con un’ulteriore 0,40%, il versamento può essere effettuato entro il 30 luglio. In caso di compensazione del debito Iva con crediti emergenti, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi, se la somma dovuta è superiore alle somme a credito, la maggiorazione dello 0,40% si applica soltanto sulla parte non compensata con i crediti riportati in F24.

In linea generale, per i contribuenti mensili non c’è saldo da corrispondere. Questo perché quanto versato periodicamente corrisponde, in buona sostanza, all’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno solare con qualche differenza che può emergere soltanto in determinate circostanze.

Discorso diverso per i trimestrali, cioè coloro che effettuano le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell’imposta con periodicità trimestrale.

Questi soggetti versano nel corso dell’anno solo l’Iva relativa ai primi tre trimestri, mentre, entro il 16 marzo dell’anno successivo sono chiamati al conguaglio finale.

Pagamento rateizzabile fino a novembre

Il versamento del saldo Iva può avvenire, oltre che in unica soluzione, anche in rate mensili di pari importo, con la prima rata che deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo ovvero, maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi; l’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre.

Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ciascun mese; fa eccezione quella di agosto, alla quale si applica la disposizione secondo cui gli adempimenti fiscali (versamenti compresi) in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese, senza alcuna.

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, sulla seconda rata va aggiunto lo 0,33%, sulla terza lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.

Pertanto, riepilogando, il versamento del saldo iva può essere effettuato:

• in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato fino al 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

• in un’unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzato dallo stesso 30 giugno, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima;

• in un’unica soluzione entro il 30 luglio, prima maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento, oppure rateizzato dallo stesso 30 luglio, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.

Il termine del 30 luglio, quest’anno, cadendo di sabato è automaticamente prorogato al 1° agosto, che però scivola nell’ulteriore range previsto dalla sospensione feriale dal 1° al 20 agosto. Quest’ultima data cade nel 2022 anch’essa di sabato e dunque gli adempimenti sono posticipati al 22 agosto.

Si ricorda che i versamenti devono essere effettuati attraverso i canali Entratel o Fisconline, ovvero i servizi di internet banking. Questa seconda opportunità, però, non è percorribile in caso di F24 con importi a credito utilizzati in compensazione. In questo caso le deleghe devono essere presentate solo tramite i canali telematici delle Entrate.

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