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Sicurezza sui luoghi di lavoro: i nuovi obblighi per datori e dirigenti

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

L’operatività delle nuove disposizioni è tuttavia in gran parte rinviata alle scelte che il Legislatore ha rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si dovrà esprimere entro il 30 giugno 2022.

Datore di lavoro

Il legislatore ha disposto che il datore di lavoro debba ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. I contenuti del nuovo obbligo dovranno essere tuttavia individuati dalla Conferenza.

Ad essa è infatti demandato il compito di adottare un accordo che deve prevedere:

• l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

• l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ne consegue che l’obbligo non è attualmente esigibile e occorrerà attendere le scelte effettuate dalla Conferenza.

Dirigenti e preposti

Analogamente al datore di lavoro, anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il prossimo 30 giugno.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Obblighi di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento vanno tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Preme evidenziare che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della prova pratica e/o esercitazione applicata. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.

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