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ANACI Bergamo

Il provvedimento

Contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi: ecco le novità

Il dottor Matteo Gualandris e il dottor Edoardo Cornago del Centro Studi ANACI Bergamo illustrano i nuovi adempimenti in materia

Con il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre scorso e le novità ed i vincoli stringenti introdotti, esplicano i propri effetti per tutti gli interventi non ancora iniziati e per quelli in corso a quella data.

Si espongono di seguite le novità introdotte dal decreto:

INTRODUZIONE DELLA ASSEVERAZIONE SULLA CONGRUITA’ DEI COSTI E DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS 110%

Il decreto ha esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi e del visto di conformità, anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus 110%” (di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). In altri termini, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica, ripristino delle facciate, interventi sismici, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricariche, per i quali non è riconosciuto il superbonus, potrà avvenire solo in presenza di asseverazione della congruità della spesa nonché del visto di conformità.

INTRODUZIONE DI CONTROLLI A SEGUITO DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO/CESSIONE

L’Agenzia delle entrate può sospendere (entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a 30 giornil’efficacia di comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

– Alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

– Ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

– Ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni

INTRODUZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER SUPERBONUS 110% ANCHE PER L’UTILIZZO DELLA DETRAZIONE NELLA PROPRIA DICHIARAZIONE:

Prima dell’introduzione del decreto in commento, il visto era richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Con il nuovo decreto, il visto di conformità è necessario anche per portare in detrazione il credito nella propria dichiarazione dei redditi.

L’obbligo del visto di conformità non sussiste solamente se:

– La dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,

– La dichiarazione è presentata tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro)che presta l’assistenza fiscale.

I PRIMI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato sul proprio sito i primi chiarimenti sulla nuova normativa, al fine di permette agli operatori del settore ed ai contribuenti di conoscere il corretto comportamento da tenere in vista della fine dell’anno corrente.

Fatture emesse e pagate prima del 12 novembre 2021: Il chiarimento più importante riguarda quei casi in cui le fatture e i relativi pagamenti erano già avvenuti prima dell’entrata in vigore del Decreto, per i quali non erano state ancora comunicate le relative opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito l’Agenzia afferma che “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica”. In questi casi, non sussiste «il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione”.

A partire dal prossimo 26 novembre verrà rilasciato il nuovo aggiornamento della piattaforma per consentire l’invio delle comunicazione per le quali non è necessario il rilascio dell’asseverazione e l’apposizione del visto di conformità, alla luce dei chiarimenti appena forniti.

Asseverazione sulla congruità delle spese sostenute deve sottostare ad apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica: In attesa della pubblicazione del decreto della “Transizione ecologica” l’asseverazione circa la congruità delle spese può essere rilasciata sulla base dei listini attualmente in vigore e già utilizzati per gli interventi che rientrano nel superbonus 110%;

Asseverazione di congruità delle spese per interventi non ancora conclusi: L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’asseverazione di congruità delle spese non attesta l’effettivo realizzo dei lavori, di conseguenza, resta immutata la possibilità di applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per fatture emesse e pagate (per la quota rimasta a carico del beneficiario), a prescindere dalla effettiva conclusione dei lavori. Restano comunque fermi tutti gli altri requisiti previsti per ogni specifica tipologia di intervento.

CRITICITA’ CONNESSE AI NUOVI ADEMPIMENTI

Maggiori oneri connessi all’introduzione dei nuovi obblighi di asseverazione e conformità per i quali non è stato ancora chiarito se le spese sostenute dai contribuenti per il rilascio della nuova asseverazione e del visto di conformità siano detraibili. Sul punto si attendono sviluppi e nuovi chiarimenti.

Obbligo di nomina delle due nuove figure fino ad oggi presenti solo per superbonus 110%, con particolare criticità in presenza di condomini, per i quali è necessaria una nuova delibera assembleare in considerazione delle mutate condizioni dettate dalla nuove disposizioni;

 

Dott. Matteo Gualandris e Dott. Edoardo Cornago del Centro Studi ANACI Bergamo

Foto da Pixabay

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