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Il lavoro in appalto in condominio

Ci sono due modi di far lavorare in condominio: assumere lavoratori o ricorrere a lavoratori esterni; e ci sono due modi per mettersi nei guai con i lavori: non rispettare le leggi o affidare lavori a persone inidonee

Ci sono due modi di far lavorare in condominio: assumere lavoratori o ricorrere a lavoratori esterni; e ci sono due modi per mettersi nei guai con i lavori: non rispettare le leggi o affidare lavori a persone inidonee. Quindi, come gestire i lavori in condominio in modo corretto e responsabile?

Il buon amministratore lo sa: è suo compito, ha esperienza, si avvale di collaboratori capaci. Il proprietario deve ricordare che l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori esterni (imprese o lavoratori autonomi) e la non ingerenza nell’appalto devono essere sempre garantite e dimostrabili, per mantenere le responsabilità anche civili nell’ambito dei professionisti che sanno come si deve lavorare in sicurezza. La verifica di idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi (che sono coloro che possono lavorare da soli, senza “collaborazioni” o aggregazioni neppure temporanee) è normata dettagliatamente in condominio solo in precisi casi, alcuni dei quali però particolarmente rilevanti: per queste situazioni l’attenzione deve essere massima.

I lavori edili sono soggetti ad una legislazione speciale e molto precisa: da oltre vent’anni il committente di un cantiere edile anche microscopico è soggetto a precisi obblighi, che possiamo così riassumere:

– nelle scelte del tipo di lavori, delle modalità di attuazione e delle tempistiche, attenersi a princìpi generali di cautela e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (questo obbligo è di importanza capitale, perché spesso il difetto sta nel manico: non tutto si può fare così come lo si è immaginato e non tutte le previsioni temporali a priori sono giuste, soprattutto se chi fa le ipotesi non è del mestiere);

– in funzione delle scelte, verificare l’idoneità tecnico-professionale degli esecutori, seguendo al minimo le modalità documentali normate;

– quando necessario, cioè in previsione o presenza di due o più imprese, nominare (e controllare) tecnici specializzati per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza del cantiere: si chiamano coordinatori per la sicurezza e devono essere abilitati con corsi di formazione ed aggiornamento;

inviare, nei casi previsti, notifiche agli organi di vigilanza sulle caratteristiche dei cantieri;

intervenire in caso di segnalazioni del coordinatore su inadempienze delle imprese o dei lavoratori autonomi, se necessario sospendendo i lavori, allontanando lavoratori o imprese o persino rescindendo il contratto di appalto.

Fuori dall’edilizia, nei lavori che possiamo definire “non edili”, la normativa si semplifica molto per i condomini senza dipendenti (quindi privi di datore di lavoro), che non sono soggetti ad obblighi sanzionabili di sorta in caso di appalto o incarichi a lavoratori autonomi, mentre i condomini con dipendenti (quindi datori di lavoro) devono ottenere dagli esecutori documenti di idoneità, fornire dettagliate informazioni in merito ad eventuali rischi presenti in condominio e redigere un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI – “prova” di un coordinamento tra i diversi attori dell’appalto, che il legislatore mette in capo al datore di lavoro committente.

Alcuni di questi lavori, per esempio le pulizie comuni ed i lavori impiantistici, ma anche quelli sull’amianto, i lavori in fune cioè con tecnica alpinistica, o quelli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, richiedono particolari abilitazioni che il committente (rappresentato dall’amministratore) deve pretendere e verificare.

 

Cristoforo Moretti
Centro Studi ANACI Bergamo
millescale.blogspot.com

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