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Credito d’imposta per la sanificazione: chi può averlo e a quanto ammonta

Viene ora riproposto con piccole variazioni rispetto al precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 191910/2021 i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, che viene ora riproposto con piccole variazioni rispetto al precedente.

Iniziamo con il dire che la richiesta di accesso al credito d’imposta è possibile presentarla dal 4 ottobre sino al 4 novembre, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisca integralmente la precedente, o presentare rinuncia al credito precedentemente richiesto.

I soggetti che potranno beneficiare di tale credito sono i seguenti:

a) Esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

b) Enti non commerciali;

c) Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale.

A differenza del precedente, le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, riferite a:

a) Sanificazione degli ambienti nei quali viene esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;

b) Acquisto di materiale di protezione quali mascherine, guanti, occhiali e visiere, tute di protezione, tutti con specifiche caratteristiche che rispecchino i requisiti di sicurezza europei;

c) Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate dai soggetti richiedenti il credito;

d) Acquisto di disinfettanti e prodotti detergenti;

e) Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali per esempio termoscanner, termometri, vasche decontaminanti e igienizzanti, conformi sempre ai requisiti essenziali imposti dalla normativa europea;

f) Acquisti di pannelli divisori.

La misura dell’agevolazione è pari al 30% delle spese comunicate con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro. Come avvenuto anche in precedenza, essendo le risorse limitate a 200 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevute tutte le richieste, con un apposito provvedimento determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto proprio alle risorse disponibili. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto comunicato, in compensazione in F24 o direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
Si ricorda infine che, come il precedente, non sarà tassato sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap.

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