Con il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 il Governo introduce l’estensione dell’obbligo di Certificazione Verde COVID-19, meglio conosciuta come “Green pass”, presso qualsiasi luogo di lavoro, compreso anche il settore privato.
L’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta della certificazione verde COVID–19 sui luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2021, termine che coincide con la cessazione dello stato di emergenza.
Il decreto prevede una platea ampia di soggetti destinatari dell’obbligo. Le disposizioni si applicano a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass è escluso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, i quali siano titolari di un’idonea certificazione medica rilasciata secondo specifici criteri ben definiti dal Ministero della Salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi e a tal fine, entro la data del prossimo 15 ottobre 2021, dovranno individuare le modalità operative per organizzare queste verifiche ed eventualmente i soggetti incaricati e delegati a svolgere il controllo. Tali verifiche, che potranno avvenire anche a campione, dovranno essere svolte preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID–19 o ne siano sprovvisti al momento di accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà loro riconosciuta la retribuzione. Anche se in assenza di Green pass i lavoratori manterranno il diritto al proprio posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti e dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e assumere un nuovo lavoratore al fine di sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso o la mancata adozione delle misure organizzative prevede l’applicazione per i datori di lavoro di una sanzione amministrativa da 400 ad un massimo di 1.000 euro.
In caso di violazione degli obblighi da parte del lavoratore è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
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