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Sostegni Bis: lavoratori turismo, sport, agricoltura… a chi spetta l’una tantum di 1.600 euro

L'elenco dei soggetti per i quali è prevista l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità

L’articolo 42 del D.L. 73/2021, Decreto Sostegni bis, prevede, per soggetti già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Sostegni, l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.

I lavoratori che beneficiano di tale indennità sono:

dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, siano stati: titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; e nel 2018; siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, cui derivi un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Come previsto dai precedenti decreti, le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate dall’INPS, nel limite di spesa complessivo stanziato per l’anno 2021.

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di: altro contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di un trattamento pensionistico.

La domanda per le ulteriori indennità deve essere presentata all’INPS entro il 30 settembre 2021 tramite il modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, è stata prorogata l’indennità già prevista dal precedente Decreto Sostegni, a favore di tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. ed è rideterminata nelle seguenti misure.

Ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600; inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.

Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori: di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente e assimilato nonché ai lavoratori percettori di trattamenti pensionistici.

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a.

Agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità pari a euro 800, erogata dall’INPS.

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di: altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità e non devono essere titolari di pensione.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza o del Reddito di emergenza.
Inoltre, non è cumulabile con le indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali, dello spettacolo e dei collaboratori sportivi, e relative proroghe, è cumulabile con l’assegno di invalidità ex lege n. 222/1984.

La domanda per l’indennità deve essere presentata, entro il 30 settembre 2021, all’INPS, tramite apposito modello e secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

Infine, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 950 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, nel limite di spesa previsto per l’anno 2021, previa domanda.

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