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Genitorialità, assegno temporaneo “ponte”: per chi e cosa cambia

A decorrere dal 1° luglio 2021 infatti, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare attualmente in vigore saranno maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Il Decreto-legge n. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 8 giugno 2021 introduce misure urgenti e immediatamente efficaci con l’obiettivo di sostenere la genitorialità. In
particolare, viene riconosciuto un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori.

Nello specifico cerchiamo di capire a chi è rivolto l’assegno “ponte” e in quale misura.
La Legge 1° aprile 2021 n.46 prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi al fine di introdurre l’assegno unico e universale avente lo scopo di sostenere la genitorialità, tale assegno sostituirà gradualmente alcune prestazioni oggi in vigore. A causa del rinvio a gennaio 2022 dell’introduzione dell’assegno unico, il DL n. 79/2021 ha previsto misure
temporanee ed urgenti per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021. In particolare, vi è l’introduzione di un assegno “ponte” rivolto alle famiglie con figli minori che non possiedono i
requisiti per accedere agli assegni per il nucleo familiare attualmente in vigore.

Si precisa che gli assegni al nucleo familiare oggi vigenti continueranno ad essere corrisposti ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e assimilati, con un incremento dell’importo attuale. A
decorrere dal 1° luglio 2021 infatti, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare attualmente in vigore saranno maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Per i nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare, è previsto il riconoscimento dell’assegno temporaneo “ponte” su base mensile. L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore con un importo variabile a seconda del numero di figli e della situazione economica. Qualora il nucleo familiare sia composto da più di due figli l’importo dell’assegno sarà maggiorato del 30% per ciascun figlio minore, se nel nucleo familiare è presente un figlio minore con disabilità gli importi saranno incrementati di 50,00 euro.

I requisiti per beneficiare dell’assegno “ponte”, i quali dovranno essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, sono:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
– essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica sul sito dell’INPS o per il tramite degli istituti di patronato. L’assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

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