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ANACI Bergamo

Le indicazioni

Superbonus 110%: come funziona e quali sono gli interventi agevolati

Juri Alari del Centro studio ANACI Bergamo illustra il funzionamento di questo incentivo

La rincorsa agli obiettivi europei di efficientamento energetico è ripresa con rinnovato slancio a seguito dell’approvazione dell’incentivo previsto dall’art. 119 del D.L 34/2020, comunemente detto Decreto Rilancio, che ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese finalizzate a specifici interventi di efficientamento energetico.

Dal provvedimento legislativo sono scaturite migliaia di pagine di interpretazioni, interpelli, chiarimenti, non sempre da fonti autorevoli, che è utopistico cercare di condensare in poche righe. Pertanto ci limiteremo ad esporre una panoramica generale che illustra la misura, senza la presunzione di addentrarci nello specifico caso personale, che si consiglia di sottoporre ai professionisti abilitati di propria fiducia. Professionisti che certamente saranno in grado di consigliare le azioni da intraprendere per centrare l’obiettivo di risparmio energetico e, non secondario, economico.

La detrazione fiscale del 110% si affianca all’altra misura che “storicamente” abbiamo imparato a conoscere e promuovere, fin dal 2007: la detrazione fiscale “ecobonus” del 65% e 50%. È facile comprendere la ragione per cui il “110%” venga comunemente chiamato “super-ecobonus”.

I due benefici viaggiano su binari paralleli, in quanto la medesima opera, ad esempio la coibentazione a cappotto del fabbricato, potrà essere agevolato alternativamente con il tradizionale ecobonus o con il nuovo super-ecobonus, non potendo cumulare le due detrazioni sulla medesima lavorazione.

Le strade dei due benefici si intersecano allorquando, nel corso dell’esecuzione di un intervento “trainante”, vengono realizzati interventi “trainati”, cioè quelli previsti dall’ecobonus 65% e 50%.

Ma cosa significa intervento “trainante” o “trainato”?

Per intervento trainante si definisce quell’opera che è fondamentale realizzare per poter accedere al beneficio fiscale del 110%, la chiave che apre la porta dell’incentivo. Nello specifico:

– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

Il concetto di edifici “funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” ha subito diverse modifiche nel corso dei mesi scorsi: ad oggi un accesso è indipendente quando non è comune ad altre unità immobiliari ed è chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale.

Il beneficio è ben più ampio rispetto alle due categorie di intervento descritte nei due punti precedenti. Infatti entra in campo il concetto di intervento “trainato”: tutti gli interventi dell’ecobonus “tradizionale” 65% o 50%, se realizzati contestualmente ad un intervento “trainante” possono beneficiare dell’aliquota di detrazione potenziata del 110%.

Nello specifico si tratta di:

– sostituzione di serramenti che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti privi di impianto termico (ad esempio sia le finestre esterne, che il portoncino blindato dell’ingresso all’appartamento dal vano scala condominiale);

– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);

– sostituzione di generatori di calore esistenti, anche autonomi, con caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi caldaia/pompa di calore;

– sostituzione di scaldacqua autonomi esistenti con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

– acquisto e posa in opera di schermature solari (ad esempio tende da sole);

– installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento,di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative (building automation).

Inoltre il Decreto Rilancio prevede una detrazione al 110% delle seguenti opere impiantistiche, a condizione che vengano realizzati contestualmente all’intervento “trainante”:

– installazione di impianti solari fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

– installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, le cosiddette “batterie”;

– installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione fiscale con aliquota del 110% compete a ciascun intervento entro specifici massimali di spesa, che dovranno essere attentamente valutati dai professionisti incaricati allo scopo di progettare un adeguato piano di detrazione che possa massimizzare il vantaggio a beneficio del committente. Allo scopo è fondamentale un approccio multidisciplinare. È certamente più appropriato parlare di team tecnico, che condensi competenze specialistiche in materia edilizia, urbanistica, termotecnica, elettrotecnica, acustica, fiscale e legale.

Se l’intervento “trainante” costituisce la chiave per aprire la porta, il passaggio del varco per accedere al 110% è subordinato a due condizioni:

– la verifica dello stato legittimo attraverso la conformità edilizia e urbanistica del fabbricato o dell’unità immobiliare;

– la verifica che tutti gli interventi di efficientamento energetico in progetto, sia trainanti che trainati, consentano di migliorare di almeno due classi energetiche la prestazione energetica iniziale, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica “convenzionale” rilasciato da un Tecnico abilitato in conformità alla procedura nazionale vigente. L’A.P.E. “convenzionale” è un documento esclusivamente finalizzato alle verifiche del super-ecobonus e non potrà essere impiegato per affittare e vendere l’unità immobiliare. In tal caso dovrà essere predisposta una A.P.E. applicando la procedura regionale vigente.

Il panorama odierno degli incentivi del comparto edilizio offre ai cittadini un’occasione allettante per riqualificare le abitazioni con l’obiettivo di incrementarne la sostenibilità e l’efficienza energetica, ma con un punto critico: le tempistiche.

Infatti, ad oggi, godono dell’aliquota di detrazione fiscale super-ecobonus del 110% le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 o, per i condomini in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022.

Ad oggi: si parla con sempre più insistenza di una proroga dei termini, anelata da tutti, committenti, tecnici ed operatori.

Dott. Per. Ind. Juri Alari
Centro studio ANACI Bergamo

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