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Benefit esenti dal reddito: fino a 516,46 euro anche nel 2021

Il limite di esenzione dei benefit erogati dal datore di lavoro è di 516,46 euro, invece degli ordinari 258,23 euro.

Anche per il periodo di imposta 2021, il limite di esenzione dei benefit erogati dal datore di lavoro è di 516,46 euro, invece degli ordinari 258,23 euro.

Il raddoppio della soglia era stato già attivo nel 2020, con l’articolo 112 del D.l. 104/2020, e ora viene prorogato per il 2021 in sede di conversione in Legge del D.l. 41/2021.

Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit costituiscono elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale che consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi, in favore dei lavoratori (ad esempio: autovetture date in uso promiscuo al dipendente, fabbricati offerti in comodato d’uso o a condizioni agevolate dall’azienda).

La cessione di beni e prestazione di servizi può avvenire anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, come ad esempio quelli comunemente detti buoni spesa o buoni carburante.

Tali fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito se complessivamente di importo non superiore a 516,46 euro nell’anno 2021. Tuttavia, se il limite viene superato, l’intero valore diventa completamente imponibile in capo al dipendente.

La soglia va considerata per tutti i benefit percepiti, in modalità ordinaria e in forma di voucher e anche se derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno 2021. Particolare attenzione, dunque, andrà posta nel caso dei lavoratori neoassunti e di quelli part time con altre occupazioni.

Calcolo del valore

Ai fini della quantificazione in denaro dei valori relativi ai beni ceduti e servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari si applicano le disposizioni generali relative alla determinazione del valore normale dei beni e servizi, salvo eventuali generi in natura prodotti dall’azienda il cui valore è determinato in base al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista da parte dell’azienda stessa.

L’articolo 9 del Tuir indica che per calcolare il valore normale dei beni e servizi si deve tener conto del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari a quelli erogati facendo riferimento, per quanto possibile, ai listini del fornitore e tenendo comunque conto degli sconti d’uso.

Si possono considerare anche i prezzi applicati all’azienda in relazione alla stipula di una convenzione con il fornitore. Infatti, nella risoluzione 26/2010, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

In ogni caso, resta fermo il principio generale relativo alla quantificazione dei benefit, per cui, ai fini del calcolo della soglia di 516,46 euro, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o a questi addebitate relativamente alle stesse erogazioni in natura.

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