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Decreto Sostegni: quali indennità per lavoratori stagionali di turismo, spettacolo, sport

In particolare è prevista un’indennità omnicomprensiva di 2.400 euro per alcune tipologie di lavoratori: ecco quali

Il Decreto Sostegni ha previsto un supporto a favore dei lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto Ristori, colpiti dalle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, unitamente a nuovi bonus per i lavoratori sportivi differenziati in base al reddito da lavoro sportivo percepito nell’anno 2019.

In particolare è prevista un’indennità omnicomprensiva di 2.400 euro per le seguenti tipologie di lavoratori:

dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente che nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.2.2021, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che nel 2018 siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro di durata pari almeno a 30 giornate;

dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione, che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e il 23.2.2021, non titolari di pensione o Naspi o altro reddito da lavoro, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo;

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 23.3.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti, con almeno 30 giornate di lavoro dal 1.1.2019 al 23.3.2021;

lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA, privi di contratti, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.3.2021, che abbiano di almeno un contributo mensile nel periodo 1.1.2019 al 23.3.2021;

venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata con reddito 2019 superiore a 5.000 euro, non iscritti ad altre forme previdenziali;

lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021, con reddito non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione, né altri redditi da lavoro dipendente (eccetto i contratti a chiamata), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro.

Come per le precedenti indennità questi bonus del Decreto Sostegni, non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l’assegno di invalidità.

Le richieste devono essere inviate entro il mese di aprile 2021 all’INPS, per quanto riguarda i soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori, pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum, senza necessità di presentare domanda.

Per quanto riguarda l’indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., la platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:

euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;

euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad 4.000 euro annui.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

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