Dopo lunghe attese e ampie discussioni è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il D.L. Sostegno. Si resta in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Importanti i contenuti del nuovo decreto per le disposizioni in materia di lavoro, tra le misure a sostegno delle imprese, dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze che questa ha portato sul piano economico e produttivo.
In particolare, è stata rifinanziata la misura a sostegno dei datori di lavoro tra le più importanti: la Cassa Integrazione. Viene prorogata l’integrazione salariale in misura differente rispetto alla tipologia di ammortizzatore sociale. Viene infatti previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere:
fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19” nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
fino a 28 settimane di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per entrambe le misure a sostegno e per tutto il periodo previsto di integrazione, è previsto che il datore di lavoro non sia tenuto al versamento del contributo addizionale.
Beneficiari di queste nuove settimane sono i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegno.
La presentazione delle domande all’Istituto previdenziale dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, a pena di decadenza.
I datori di lavoro saranno inoltre tenuti ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Il decreto Sostegno prevede una novità sotto questo aspetto: la semplificazione nella procedura di invio dei dati all’INPS mediante l’utilizzo del flusso UNIEMENS-CIG.
Viene prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, con una durata massima di 120 giorni da fruire nel periodo 1° aprile e 31 dicembre 2021.
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