Logo

Temi del giorno:

Sicurezza in condominio: le basi

Questa breve nota si pone l’obiettivo di indicare, in modo chiaro, semplice e diretto, quali siano i reali obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro nel condominio

Il tema della sicurezza sul lavoro applicata al condominio è diffusamente trattato online e sulle riviste cartacee, ma quasi sempre dal punto di vista dell’amministratore di condominio. Questo tipo di impostazione è certamente corretto, perché è l’amministratore che ha il compito giuridico di tradurre in atti concreti le scelte dell’assemblea. E’ però difficile trovare informazioni dirette espressamente al cittadino, al privato proprietario immobiliare, la persona per cui l’amministratore di condominio lavora e che è il primo destinatario delle richieste del legislatore.

Questa breve nota si pone l’obiettivo di indicare, in modo chiaro, semplice e diretto, quali siano i reali obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro nel condominio, le cose da fare per non essere sanzionabili, per evitare fondate richieste di risarcimento danni ed anche per essere tutti un poco più sicuri.

Occuparsi di sicurezza in condominio vuole dire scrivere al 50% di sicurezza, ma anche al 50% di condominio, cioè di proprietà immobiliare, che molto spesso vuole dire luoghi in cui si vive. Scrivere di sicurezza nei luoghi in cui si vive è molto diverso dallo scrivere di sicurezza in un normale luogo di lavoro, perché in una fabbrica, in un negozio, in un ufficio, in un cantiere si lavora e basta, mentre nella proprietà immobiliare si vive e si lavora. Per il legislatore questa condizione di partenza fa moltissima differenza, al punto che possiamo distinguere numerosi tipi di sicurezza da conoscere in condominio: elenchiamoli.

1) Sicurezza nei luoghi in cui si vive (gli “ambienti di vita”)

2) Sicurezza di chi compie attività fai-da-te nella propria abitazione

In casa propria ognuno è libero di eseguire qualunque attività nella modalità che preferisce; usare il phon immersi nella vasca non è reato, è solo molto pericoloso. Ogni attività casalinga, nel senso più ampio dell’aggettivo, giuridicamente parlando non è lavoro e le leggi sulla sicurezza sul lavoro non si applicano. Il proprietario è responsabile di sè stesso e la tutela di terzi è lasciata a normative impiantistiche e regolamentari, a criteri da codice civile e, in ultima battuta, alla giurisprudenza. Siccome dove non c’è lavoro non c’è possibilità applicativa della sicurezza sul lavoro, in molte situazioni condominiali non potremo parlare di obblighi, ma dovremo convincere dell’opportunità, anzi della necessità, anzi del bisogno di fare controlli, verifiche, ragionamenti, interventi.

3) Sicurezza dei lavoratori domestici

Per precisa scelta del legislatore, non esiste alcuna normativa specifica sulla sicurezza delle colf, dei badanti, di coloro che lavorano nella abitazione del proprio datore di lavoro. La generica “tutela” di cui all’art. 2087 del codice civile è l’unica protezione giuridica per lavoratrici e lavoratori per i quali nei fatti non è richiesto alcun formale adempimento.

4) Sicurezza dei lavoratori alle dipendenze condominiali (portieri, custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, bagnini, ecc.)

5) Sicurezza dei lavoratori “esterni”, cioè imprese-ditte-società in appalto o lavoratori autonomi

Questi ultimi due punti meritano approfondimenti specifici, che rimandiamo ad una prossima occasione.

Ing. Cristoforo Moretti
Centro Studi ANACI Bergamo