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Tutte le regole

Da oggi Lombardia in fascia “arancione rafforzato”: cosa si può fare e cosa no

Dopo l'ordinanza firmata dal presidente Fontana, dalla mezzanotte di giovedì sono scattate ulteriori restrizioni che colpiscono in particolare il mondo della scuola.

A partire da venerdì 5 marzo fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia “arancione rafforzato”: lo ha deciso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con un’apposita ordinanza firmata nella giornata di giovedì.

Ma cosa cambia rispetto alle regole in vigore con l’inquadramento in zona arancione?

In breve: sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sospese anche le scuole dell’infanzia; divieto di recarsi nelle seconde case e verso le abitazioni private abitate; accesso alle attività commerciali limitato a un solo componente per famiglia; divieto di utilizzare aree attrezzate per gioco e sport all’interno di spazi pubblici, fatta eccezione per persone affette da disabilità; obbligo di mascherina chirurgica o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi pubblici.

Ecco invece le disposizioni nel dettaglio, per ogni categoria.

SPOSTAMENTI

Vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sempre consentito il rientro a domicilio, residenza o abitazione.

Sugli spostamenti ci sono molti punti in comune con la zona arancione, ma anche due notevoli differenze. Come già in zona arancione, anche nella sfumatura più scura si può uscire liberamente di casa dalle 5 alle 22, ma si deve rimanere all’interno del proprio Comune di residenza. Non si possono, quindi, varcare i confini comunali se non per motivi di lavoro, urgenza, salute e ad eccezione dei comuni sotto i 5 mila abitanti.

La prima grande differenza riguarda però le seconde case: in zona arancione rafforzato non è possibile raggiungere le seconde case ubicate nel territorio della regione e fuori, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità. Non è consentito, inoltre, a coloro che non risiedono in Lombardia recarsi presso le seconde case ubicate in Lombardia.

Niente visite agli amici. Non è mai consentito andare nelle abitazioni

La seconda grande differenza rispetto alla zona arancione “classica”, ma anche alla fascia “arancione rafforzata” fin qui applicata, riguarda la visita a casa di amici e parenti, che in zona arancione è consentita una sola volta al giorno, nello stesso comune, in massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Da oggi, invece, in tutta la Lombardia sono vietati gli spostamenti verso le abitazioni private ubicate nel territorio della regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità. In parole semplici, non si possono più andare a trovare parenti e amici, nemmeno all’interno del proprio Comune. Si ricorda, inoltre, che gli spostamenti verso le altre regioni non sono consentiti fino al prossimo 27 marzo.

Chi vive in comuni fino a 5mila abitanti può spostarsi dalle 5 alle 22 entro i 30 chilometri dai confini comunali. Esclusi gli spostamenti verso il capoluogo.

Rimane il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sempre consentito il rientro a domicilio, residenza o abitazione.

Ogni spostamento verso altri comuni o regioni, così come gli spostamenti notturni, sarà necessaria l’autocertificazione.

TRASPORTO PUBBLICO

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

NEGOZI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare di accedere alle attività commerciali al dettaglio.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

BAR E RISTORANTI

Sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Dal 6 marzo l’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti.

SCUOLE E UNIVERSITÀ

È sospesa su tutto il territorio regionale dal 5 al 14 marzo la didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, medie, secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, istituti tecnici superiori, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Sospese anche le scuole dell’infanzia e le attività di laboratorio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Restano aperti Asili Nido, micro nidi e sezioni Primavere.

Lo precisa una Nota della Direzione Generale dell’assessorato all’Istruzione di Regione Lombardia.

“Regione Lombardia – prosegue la Nota – informa che il Ministero dell’Istruzione ha già dato indicazioni ai Dirigenti Scolastici affinché sia garantita la frequenza in presenza per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”

Sospesa anche la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.

CULTURA, EVENTI E TEMPO LIBERO

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (ad es. aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate, ecc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, tranne che per soggetti con disabilità.

SPORT

Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, oltre a tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

LUOGHI DI CULTO

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

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