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Il principio ‘Non Arrecare un Danno Significativo’ nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza

Il nuovo Regolamento, approvato il 1° febbraio 2021, cita gli articoli del Trattato di Lisbona nei quali si indica che gli Stati membri devono attuare la loro politica economica con l’impegno di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione

Il nuovo Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Parlamento europeo il 1° febbraio 2021, cita espressamente gli articoli del Trattato di Lisbona (TFUE, Trattato di Funzionamento dell’UE) nei quali si indica, con molta chiarezza che gli Stati membri devono attuare la loro politica economica con l’impegno di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio, perché il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una questione di interesse comune, al fine di realizzare i valori di coesione economica, sociale e territoriale delle regioni meno favorite.

Va tenuto inoltre presente che gli sforzi, per la riduzione delle disparità, dovrebbero andare a beneficio soprattutto delle regioni insulari e periferiche e, nei progetti di investimento è opportuno tenere conto delle diverse posizioni di partenza e delle specificità delle regioni. A questo proposito, il “Semestre europeo” per il coordinamento delle politiche economiche, che comprende i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento, per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Secondo le indicazioni espresse nel Regolamento, oltre a misure che rafforzino la competitività, la crescita e la sostenibilità della finanza pubblica, è altresì opportuno introdurre riforme basate sui valori della solidarietà, dell’integrazione, della giustizia sociale e su un’equa distribuzione della ricchezza, con l’obiettivo di creare un’occupazione di qualità e una crescita sostenibile; è inoltre necessario, nei progetti di investimento, garantire un pari livello di opportunità e di protezione sociale, tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. Gli Stati membri devono elaborare le strategie nazionali di investimento, con l’obiettivo di attuare quanto sopra esposto, tenendo in considerazione:

• l’Accordo di Parigi, adottato per contrastare i cambiamenti climatici;

• i piani nazionali per l’energia e il clima, adottati nell’ambito della “Governance dell’Unione dell’energia” e dell’azione per il clima;

• i piani per una transizione giusta;

• i piani di attuazione della garanzia per i giovani;

• gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Il Parlamento è ben consapevole che è essenziale sostenere gli investimenti, in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di una crescita proiettata nel lungo termine. Gli investimenti devono essere indirizzati verso settori economici fondamentali dell’economia, per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050. Si tratta di privilegiare: tecnologie verdi e digitali, innovazione e ricerca, energia pulita, promuovere l’efficienza energetica nell’edilizia abitativa e potenziare la società della conoscenza nei settori dell’educazione e della formazione. L’ambito di applicazione del Progetto, predisposto da ogni singolo Stato, deve fare riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea, strutturate in sei pilastri:

1) transizione verde;

2) trasformazione digitale;

3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;

4) coesione sociale e territoriale;

5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle eventuali crisi;

6) politiche per le prossime generazioni, l’infanzia e i giovani, soprattutto l’istruzione e le competenze.

Ma non basta. Il regolamento che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura (riforma e/o investimento), inserita nel Dispositivo (Piano), debba arrecare danno agli obiettivi ambientali, così come indicato nel Regolamento 2020/852, sulla tassonomia degli investimenti sostenibili. Per la Commissione europea, che dovrà valutare il Dispositivo predisposto dagli Stati, è importante che ogni singola misura, inclusa nel piano, sia conforme al principio “Non arrecare un danno significativo, DNSH, Do No Significant Harm” agli obiettivi ambientali.

Con lo scopo di aiutare gli Stati nella predisposizione dei loro Piani, la Commissione ha ritenuto opportuno, con la Comunicazione 2021/C 58/01 del 18 Febbraio u.s. fornire alcuni opportuni orientamenti tecnici, che mirano a chiarire il significato del principio DNSH, in modo che Stati membri possano dimostrare che le misure da essi proposte nel Piano soddisfino tale principio.

Gli “Orientamenti per la valutazione dei Piani”, predisposti dalla Commissione, danno una serie di indicazioni, che fungono da base per la valutazione delle proposte relative agli RRP (Dispositivi per la Ripresa e la Resilienza), presentate dagli Stati membri. Cerchiamo di capire cosa si intende con l’affermazione “non arrecare un danno significativo, DNSH”. Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del citato Regolamento sulla tassonomia degli investimenti. Tale articolo definisce cos’è il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali, contemplati dal regolamento Tassonomia, come segue:

1. Un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, autorizzare costruzione di edifici che non rispettino le direttive europee sul risparmio e sull’efficienza energetica;

2. Un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro. Ad esempio: un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione; oppure, qualora si predisponga una soluzione che protegge una zona, ma che aumenta i rischi in un’altra. Ad esempio: costruendo in un terreno inondabile un argine intorno a un appezzamento, spostando così il danno all’appezzamento attiguo, non protetto;

3. Un’attività non deve arrecare un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e al potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee. Ad esempio, irrigazione dei terreni, la misura prevede principalmente investimenti in un sistema di irrigazione esistente e in uso nella regione, per introdurre metodi di irrigazione più efficienti e promuovere il riutilizzo sicuro delle acque affinate. L’obiettivo è compensare la carenza idrica del suolo, causata dalla siccità, e contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per le colture agricole. La misura deve accompagnata dalla promozione e dal sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare da sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

4. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, oppure se lo smaltimento dei rifiuti può causare un danno significativo all’ambiente. La misura deve rispettare i principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti, con priorità alla prevenzione dei rifiuti. La misura deve assicurare l’efficacia e l’efficienza della raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte, e l’inoltro delle frazioni, già differenziate alla fonte, verso la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

5. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

6. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Il Regolamento della Commissione sottolinea (art 14) che i piani per la ripresa e la resilienza, ammissibili al finanziamento, devono comprendere misure per l’attuazione di riforme e di investimenti pubblici, pertanto gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura. Quindi, nessuna misura deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l’RRP, se una o più misure non sono conformi al principio DNSH.

Le posizioni del Parlamento e della Commissione sono molto chiare e impongono una grande attenzione nella formulazione delle misure, perché è previsto un sistema di valutazione per tutti i criteri.

Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione, ad esempio industria, trasporti ed edilizia, sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per consentire il passaggio a un’efficace economia climaticamente neutra, si dovrebbero incoraggiare le misure che portano a una maggiore elettrificazione di settori chiave quali: l’industria, i trasporti e l’edilizia.

La produzione di energia elettrica non è ancora un’attività climaticamente neutra in tutta l’UE. La diffusione di tecnologie e infrastrutture per un’economia climaticamente neutra, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e 2050, si attua attraverso la decarbonizzazione dell’energia elettrica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Questi investimenti verranno considerati conformi al principio DNSH, nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, a livello nazionale.

Inoltre gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrechino un danno significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.

Alla luce di quanto sopra indicato, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore, ottenute da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH, nei Piani presentati dagli Stati, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.

Per quanto riguarda la tempistica, entro il 31 luglio 2022 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del Programma, che contenga, in particolare, i seguenti elementi:

a) una valutazione della misura in cui l’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con i pilastri della transizione verde, compreso il modo in cui i piani affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;

b) una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dell’obiettivo climatico, per almeno il 37 %; dell’obiettivo digitale, per almeno il 20%;

c) promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

d) sostenere la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, nonché al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050;

e) favorire e incrementare la transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale;

f) incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità.

I documenti prodotti indicano chiaramente che i finanziamenti decisi dal Parlamento e dalla Commissione europea, per aiutare gli Stati membri a superare la crisi prodotta dalla pandemia, devono sostenere progetti che realizzino, in comune sinergia degli Stati, gli obiettivi decisi dai Consigli europei (quindi da tutti gli Stati) per preparare un ambiente e una società migliori, per le prossime generazioni, e non siano rivolti a soddisfare singole esigenze, non finalizzate a interessi superiori, i quali sono stati chiaramente enunciati nei numerosi documenti europei.

*Antonello Pezzini nasce in provincia di Novara nel 1941. Si laurea in filosofia e consegue due master, ha un trascorso da preside di liceo, da consigliere comunale della Dc a Bergamo, da presidenza della locale Associazione Artigiani a membro del CDA dell’Istituto Tagliacarne. Sviluppa uno spirito imprenditoriale nel settore dell’ abbigliamento e ha insegnato economia all’Università degli Studi di Bergamo. La passione per l’energia sostenibile è più recente, ma in breve ne diventa un esperto in campo europeo: oltre alla carica al Cese, è membro del CDA di un’azienda che si occupa di innovazione tecnologica e collabora con società di consulenza energetica. Dal 1994 è membro del Comitato Economico e Sociale Europeo in rappresentanza di Confindustria.

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