Il Decreto Legge n. 3/2020 (convertito nella Legge n. 21/2020) ha introdotto dal 1° luglio 2021, abrogando il cosiddetto Bonus Renzi, due nuove misure di sostegno al reddito:
trattamento integrativo per i redditi fino a 28.000 euro;
ulteriore detrazioni fiscale per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.
I potenziali beneficiari di entrambe le misure sono i titolari di:
redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del TUIR)
alcuni redditi assimilati (articolo 50, comma 1 del TUIR) quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs n. 124/1993; i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il trattamento integrativo per l’anno 2021, spetta ai titolari di:
reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.
Il trattamento integrativo ammonta ad euro 1.200 annui e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate nel corso dell’anno.
Ulteriore detrazione fiscale
La Legge di Bilancio 2021 ha disposto la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione, originariamente prevista per il solo anno 2020, infatti per l’anno 2021, ai titolari di redditi complessivi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro, è riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale, così determinata:
L’ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendola fra le retribuzioni erogate nel corso dell’anno.
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