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Le sentenze

Licenziate per la crisi Covid, Maria e Vanessa si rivolgono al Giudice: reintegrate

Dipendenti di un imprenditore cinese nel campo della ristorazione, hanno ottenuto gli stipendi non versati oltre al reintegro del proprio posto di lavoro

Arrivano le prime sentenze sui licenziamenti durante il periodo di divieto e i tribunali danno ragione a lavoratori e uffici vertenze sindacali. Anche la chiusura delle sedi operative o la riduzione del personale per crisi acclamata, infatti, non sono sufficienti per cessare il rapporto con i lavoratori.

Anche l’ufficio Vertenze della CISL ottiene i primi risultati. In due specifici procedimenti, infatti, il Tribunale di Lecco ha dato ragione alla struttura della CISL, consentendo a due lavoratrici bergamasche, Maria Azzurra e Vanessa, assistite dall’avvocato Aldo Arena, dipendenti di un imprenditore di origini cinesi, titolare di una società nel campo della ristorazione, di ottenere gli stipendi non versati oltre al reintegro del proprio posto di lavoro.

Questo perché, secondo il Tribunale, pur trattandosi per entrambe le ragazze di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la riduzione del personale e riorganizzazione per una più economica gestione dell’impresa, era già attivo il decreto del Governo che “ rappresenta la risposta del legislatore alla naturale esigenza di salvaguardare i posti di lavoro in ragione di una contrazione economica e organizzativa non determinata da logiche di mercato, ma dalla diffusione di una pandemia a livello globale con conseguente chiusura delle attività produttive non essenziali per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Dal momento quindi che il licenziamento è stato intimato quando era già entrato in vigore il blocco dei licenziamenti, il giudice del lavoro di Lecco ha condannato il titolare dell’impresa a corrispondere a Maria Azzurra e a Vanessa l’importo degli stipendi non versati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro;

L’ha condannato inoltre al pagamento a entrambe di un’indennità pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.

“Queste sentenze sono molto importanti – sostiene Alberto Citerio, direttore Ufficio Vertenze CISL di Bergamo -, perché consentono di esercitare una tutela forte e universale che dà dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori, di fronte a un’emergenza sociale ed economica senza precedenti”.

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