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Cos’è la “cassa” Iscro per lavoratori autonomi e come si ottiene

La legge di bilancio introduce in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 la Legge n. 178/2020, al “Legge di bilancio 2021”. Il comma 386 e seguenti introducono, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (detta ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del Tuir.

Per poter richiedere tale indennità è necessario che i soggetti, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita Iva da almeno 4 anni, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti non devono altresì essere beneficiari del reddito di cittadinanza. Tali requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

Per poter richiedere l’indennità in questione, il soggetto titolare di partita Iva deve aver prodotto nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda e deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Un altro requisito che deve essere rispettato è quello di essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L’indennità straordinaria in esame viene erogata per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro mensili e superare il limite di 800 euro mensili. La stessa non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Per poter ottenere l’indennità è necessario presentare domanda all’Inps in modalità telematica da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni del triennio e autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

Qualora nel corso del triennio il soggetto richiedente dovesse cessare la partita iva si determina immediatamente la cessazione dell’indennità, con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività professionale.

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