Il Decreto Natale, oltre a regolare gli spostamenti delle imminenti festività natalizie, ha introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle attività del settore della ristorazione per compensare, almeno in parte, i mancati introiti causati dalla chiusura imposta.
Per scongiurare l’innalzamento della curva dei contagi, il decreto pubblicato venerdì scorso, 18 dicembre, ha stabilito che dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta la penisola sarà considerata zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni feriali. Ciò significa che bar e ristornati potranno aprire soltanto per servizio di asporto fino alle ore 22.00 e per le consegne a domicilio.
Il decreto prevede quindi un contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione indicati nell’Allegato 1 al Decreto in esame (vedi codici Ateco indicati al termine dell’articolo).
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario.
L’ammontare del contributo è pari a quello già erogato ai sensi dell’art. 25 del suddetto decreto che, ricordiamo, spettava a condizione che:
i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
L’ammontare del contributo era calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
Ed era previsto un contributo minimo, pari a:
1.000,00 euro, per le persone fisiche;
2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In ogni caso, l’importo erogato ai sensi del Decreto Natale non può essere superiore a 150.000 euro e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Codici Ateco indicati nell’Allegato 1:
561011
561012
561020
561030
561041
561042
561050
562100
562910
562920
563000
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