La tredicesima mensilità, chiamata anche gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta a tutti i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Il Contratto collettivo del 1937 per gli impiegati dell’industria ha introdotto per la prima volta la tredicesima mensilità che poi è stata estesa anche agli operai con il DPR n.1070/1960.
I contratti collettivi dettano la disciplina e le modalità di calcolo delle mensilità supplementari specificando, altresì, gli elementi retributivi da considerare nel calcolo.
La regola generale è che la maturazione della tredicesima coincide con l’anno solare e avviene solo per i mesi “interi” di servizio prestati. Nella normalità dei casi, la frazione di mese si considera mese “intero” solo se è almeno pari a 15 giorni.
Per ogni mese “intero” viene accantonato un rateo, pari ad un dodicesimo dello stipendio mensile.
Pertanto, in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o di assenze che non fanno maturare la tredicesima mensilità, la quota della mensilità spettante è proporzionata ai mesi di servizio “interi” prestati.
Le assenze che fanno maturare il diritto alla tredicesima mensilità sono stabilite dalla contrattazione collettiva. A titolo meramente esemplificativo non fanno maturare la 13° mensilità la cassa integrazione guadagni a “zero ore”, il congedo parentale, i permessi per malattia dei figli, l’aspettativa non retribuita, lo sciopero, le assenze ingiustificate, la sospensione disciplinare.
Nel calcolo della tredicesima vanno conteggiati solo gli elementi aventi natura retributiva ed i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza. Quindi, nel computo della tredicesima mensilità, rientra la retribuzione lorda mensile ma non rientrano, ad esempio, il lavoro straordinario, l’indennità di reperibilità se questa è facoltativa e l’una tantum.
La retribuzione lorda mensile da prendere a riferimento per calcolare la mensilità aggiuntiva è quella del mese di dicembre ovvero quella del mese di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di retribuzione fissa mensile la tredicesima mensilità corrisponde ad una mensilità di retribuzione; mentre in caso di retribuzione oraria, salvo particolarità previste dal Contratto collettivo nazionale, la gratifica natalizia si calcola moltiplicando la retribuzione oraria per il divisore orario.
È utile ricordare, infine, che le mensilità supplementari concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali, ed è computata anche nel calcolo del trattamento di fine rapporto. (TFR)
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