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Genitori lavoratori e figli a casa: le novità su smart working e congedo

Le opportunità anche per i lavoratori fragili

L’articolo 5 del Decreto legge n. 111/2020 contenente disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico ha previsto la possibilità di ricorrere al lavoro agile per i genitori con un rapporto di lavoro subordinato che si trovino a fronteggiare il periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni disposta dall’ASL (dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale) e dovuta ad un contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile ed in alternativa alla stessa, uno dei genitori può fruire del congedo indennizzato. Tale indennità è pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell’art.23 D.lgs. 151/2001 (retribuzione media giornaliera). Tale indennità è riconosciuta fino a tutto il 31 dicembre 2020 nei limiti di spesa stanziati e solamente per le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo richiesto (con l’esclusione delle domeniche o di giornate di riposo).

L’articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020 a seguito della conversione in legge estende la possibilità di ricorrere al lavoro agile, ma non al congedo indennizzato, da parte di genitori lavoratori anche nei casi di quarantena dei figli conviventi minori di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, a seguito di contagi avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati sia di strutture frequentate per lezioni di musica o lingua.

Il nuovo art. 21-ter prevede per i lavoratori dipendenti che siano genitori di almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, fino al 30 giugno 2021. Tale possibilità è concessa a condizione che non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa svolta non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Prevista anche la possibilità per i cosiddetti “lavoratori fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020.

Lo svolgimento della prestazione nella modalità del lavoro agile è riconosciuto anche mediante l’adibizione a diversa mansione, purché rientrante nella stessa categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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