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Le disposizioni

Ordinanza del Comune di Bergamo: chiusura di bar e ristoranti alle 24

Deciso anche lo stop al consumo di bevande su aree pubbliche dalle 21 alle 6

Chiusura dei locali e dei ristoranti alle 24; divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24 anche per esercizi commerciali, medie strutture di vendita e distributori automatici; divieto di consumo di bevande di qualunque genere – tranne l’acqua – su aree pubbliche dalle 21 alle 6: sono questi, in estrema sintesi, i contenuti dell’ordinanza emanata giovedì dal Comune di Bergamo.

Un’ordinanza che non solo recepisce i contenuti del recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diposizioni anti contagio da covid19, ma che addirittura alza l’asticella nel tentativo di prevenire qualunque tipo di assembramento e contenere la diffusione del virus nella città di Bergamo, in questa fase in cui torna a salire la curva dei contagi in Lombardia. La consumazione di cibi e alcolici rimane quindi ordinata perché possibile, a partire dalle 21, esclusivamente in locali e ristoranti, che nelle scorse settimane si sono adeguati alle norme anti coronavirus garantendo distanziamento fisico, sanificazione di spazi, gel e igienizzanti a disposizione dei clienti, rilevazione della temperatura corporea, ecc.

Dalle 24, inoltre, vige il divieto di vendita di qualunque bevanda alcolica fino alle 6 del mattino seguente in qualunque esercizio della città. Le disposizioni sono valide da oggi per un mese, fino al 13 novembre.

Ecco le disposizioni dell’ordinanza firmata poche ore fa:

1. le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, pizzerie, circoli privati) possono procedere con la somministrazione di alimenti e bevande solo con servizio al tavolo, sino alle ore 24,00. Dalle ore 24,00 si deve procedere con la chiusura dell’esercizio/attività (con possibile riapertura alle 06 del giorno successivo).

2. le attività di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno la possibilità del servizio al tavolo devono terminare la somministrazione alle ore 21,00 con la chiusura dei locali. Sarà consentito continuare l’attività, eventualmente, solo con la vendita per asporto sino alle ore 24 (alle ore 24 i predetti locali dovranno essere chiusi).

3. ll divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24,00 alle ore 06,00 da parte degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita, dei distributori automatici di bevande e delle attività artigianali alimentari.

4. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non alcoliche (escluso l’acqua) sulle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico dalle ore 21 alle ore 06,00.

5. Resta comunque consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto a tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione.

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