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L'intervento

Della morte di Willy Monteiro Duarte è bene parlarne

Non si può tacere su ciò che attenta ai principi fondamentali di tolleranza, rispetto della vita e della dignità del prossimo, senza i quali nessuna presunzione di innocenza può essere affermata.

Il caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne residente a Paliano, in provincia di Frosinone, a circa 60 km da Roma, picchiato con calci, pugni fino alla morte continua a far discutere. Dopo l’intervento dell’avvocato Enrico Felli pubblichiamo l’analisi dell’avvocato Mauro Angarano.

Si dice che i processi non si fanno sui giornali.

Ma i fatti si verificano, e i processi poi si fanno, e qualche coordinata per riflettere dovremmo cercare di averla.

Ad esempio, su cosa sia un omicidio preterintenzionale. Viene compiuto un atto con il quale si percuote qualcuno o gli si procura lesioni; ma da questo atto e dall’evento che ne consegue – uno schiaffo che colpisce al volto – ne deriva un altro, assolutamente più grave, e cioè la morte: non voluto da chi ha colpito con lo schiaffo, non previsto e non prevedibile, che causa la morte solo per un’occasione del tutto fortuita (la persona schiaffeggiata perde l’equilibrio, colpisce con la testa il bordo di un tavolo o cade rovinosamente sul pavimento procurandosi un trauma letale). L’autore dello schiaffo risponde della morte per una responsabilità oggettiva: anche senza aver previsto, né tantomeno voluto, l’ultimo e drammatico evento.

Sappiamo poi cosa sia l’omicidio volontario, quello dove, sempre per esemplificare, l’uso di un’arma da fuoco o da taglio non lascia dubbi sulla volontà originaria dell’autore. Ci sono anche alcune ipotesi che, ad una lettura affrettata, possono sembrare collegate all’omicidio preterintenzionale, ma che tali non sono.

Una persona viene colpita con un pugno al volto o all’addome; o viene colpita con più pugni. O addirittura con più pugni da più persone. Che causano un trauma o un’emorragia che porta alla morte. Allora il tema è diverso: posso anche non aver voluto la morte di chi ho colpito violentemente, e magari più volte, ma non posso dire che quella morte sia stato un evento del tutto occasionale, come nella caduta dopo lo schiaffo e il colpo alla testa sul tavolo o sul pavimento sopra citati.

Si parla tecnicamente, in questo caso, di dolo eventuale: anche se non c’è la prova che avessi come mio scopo principale la morte di quella persona, ho accettato il rischio che questo si verificasse, l’ho messo nel conto ed egualmente ho deciso di agire. L’omicidio preterintenzionale è dunque un’ipotesi residuale, legata all’assoluta occasionalità del legame tra un modesto atto di percosse o lesioni (lo schiaffo, la spinta) e la morte: il resto è omicidio volontario.

La seconda riflessione è sulla presunzione di innocenza (o di non colpevolezza, come dicono i tecnici). Inevitabilmente un accenno, visto che parliamo, in poche righe, di un principio complesso, e forse anche non di facile comprensione, ma che anche per questo rende utile una sia pur breve riflessione. Sappiamo che è principio fondamentale degli ordinamenti democratici, una conseguenza dell’affermazione dell’assoluta dignità della persona che viene tutelata anche di fronte ad una pretesa punitiva dello Stato (è l’art.27 della nostra Costituzione scritto tra gli altri da Lelio Basso, Giorgio La Pira e Aldo Moro).
Un principio processuale fondamentale: ma per l’appunto un principio processuale, sia pur di rango costituzionale.

La presunzione di innocenza non impedisce però di parlare dei fatti: come afferma il codice deontologico del giornalista, “non vi è contrasto con il rispetto della sfera privata nella divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché della qualificazione dei protagonisti” e come ribadisce il testo unico dei doveri del giornalista “la libertà d’informazione è un diritto insopprimibile” (art 6).

Non si tratta qui della cronaca giudiziaria: che ha le sue regole che vanno rispettate (non sempre lo sono, purtroppo) ma che non è sovrapponibile al diritto, ed obbligo, di cronaca ed informazione sul fatto storico.

Fatto di cui si deve parlare, quando ha quella rilevanza sociale di cui tratta il codice deontologico: rilevanza che poi, altro non significa se non parlare di quanto attiene ai fondamenti del vivere civile, alle vicende che segnalano il venir meno del rispetto della dignità e della vita del prossimo, alle storie che ci dicono che i principi della Costituzione, che si realizzano nella nostra vita di ogni giorno e non solo nei trattati o nelle leggi, sono in pericolo. Senza che ciò comporti il fare un processo penale sui giornali, senza ricorrere a inutili suggestioni o a quantificazioni anticipate della pena: ma parlando dei fatti, sì.
Sarebbe paradossale che per difendere (spesso solo all’apparenza) il principio, che resta intangibile, della presunzione d’innocenza, si debba tacere su ciò che attenta ai principi fondamentali di
tolleranza, rispetto della vita e della dignità del prossimo, senza i quali peraltro nessuna presunzione di innocenza potrebbe mai essere affermata.

*Mauro Angarano, Avvocato penalista, Scuola forense di Bergamo.

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