Il Decreto Interministeriale n. 12 del 13 luglio 2020, in attuazione dell’art. 44 del DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, ha esteso la possibilità di fruire, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, delle indennità introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai lavoratori a termine non stagionali, occupati in aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza in corso.
A differenza dei lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, per i quali era stata prevista un’indennità di 600 euro per i mesi di marzo e aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio, per i lavoratori non stagionali occupati nei medesimi settori di cui sopra, è prevista un’indennità di 600 euro per ciascun mese di marzo, aprile e maggio 2020. Nella circolare Inps n. 94 del 14 agosto 2020, sono elencati i codici ATECO che contraddistinguono le attività nelle quali devono rientrare le aziende che hanno impiegato i lavoratori destinatari di tale indennità.
Per poter aver accesso al beneficio è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– aver avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori sopra specificati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– aver avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori sopra specificati nel corso dell’anno 2018, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 14 luglio 2020, di trattamenti pensionistici e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuta ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa o per il diritto agli assegni al nucleo familiare.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità COVID-19, relativamente al mese di marzo e che non hanno beneficiato della relativa indennità, in quanto privi della qualifica di stagionali, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020.
Infatti per tali soggetti, se la domanda è stata rifiutata a causa della sola assenza del requisito della stagionalità, le domande verranno riesaminate d’ufficio al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Nel caso in cui tali lavoratori non abbiamo provvedo alla richiesta dell’indennità per il mese di marzo 2020, per poter beneficiarne, dovranno procedere alla presentazione di una nuova domanda.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il lavoratore potrà utilizzare i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini sul sito internet dell’Inps, accedendo attraverso una delle seguenti modalità: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario che dispositivo), SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 oppure Carta nazionale dei servizi.
Se il richiedente non è in possesso di una delle predette credenziali, è possibile compilare e inviare la domanda on-line per la richiesta del PIN Inps ed utilizzare solamente la prima parte del codice, che viene rilasciato immediatamente in sede di registrazione al sito, pertanto non sarà necessario dover attendere la seconda parte del PIN che solitamente l’Istituto invia a mezzo posta presso il domicilio del richiedente. In alternativa al portale web, le richieste possono essere presentate tramite i servizi messi a disposizione dai Patronati, oppure attraverso il servizio di Contact Center integrato telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile.
INCUMULABILITÀ
La suddetta indennità non è cumulabile con:
– il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;
– le indennità di cui al Decreto Cura Italia e al Decreto Rilancio previste a favore delle altre categorie di lavoratori;
– le indennità a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
– le indennità istituite per l’emergenza epidemiologica a favore dei lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
– le indennità erogate ai sensi dell’art. 84 del Decreto Rilancio;
– il Reddito di Cittadinanza (DL n. 4/2019);
– il Reddito di Emergenza (art. 82 del DL n. 34/2020);
– le pensioni dirette anche pro-quota a carico della Gestione Separata, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO.
CUMULABILITÀ
L’indennità per i lavoratori a termine del settore turismo e stabilimenti termali in commento, è compatibile con le seguenti prestazioni: assegno ordinario di invalidità, indennità di disoccupazione NASpI, indennità di disoccupazione DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola, erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale.
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