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Le aziende possono detrarre le spese per sanificazione e sicurezza: come fare

Chi può e come usufruire del credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 necessarie alla riapertura in sicurezza

L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Potranno usufruire di tale credito i soggetti che esercitano l’attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, oltre ad associazioni, fondazioni ed enti del Terzo del settore.

Le spese che danno diritto all’ottenimento del credito possono essere suddivise nei due gruppi di seguito riportati:

1) interventi agevolabili, nello specifico quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID19, tra cui a titolo esemplificativo rientrano espressamente i lavori per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;

2) investimenti agevolabili, relativi cioè allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo-scanner) dei dipendenti e degli utenti.

Per poter rientrare nel computo, le spese devono essere necessariamente sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) e l’ammontare del credito d’imposta sarà pari al 60% delle spese sostenute per un massimo di € 80.000, non potendo pertanto eccedere il limite di € 48.000.

Potrà essere utilizzato in compensazione con il Modello F24 a decorrere dal 01.01.2021 o, in alternativa, ceduto anche parzialmente entro il 31.12.2021 ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Parallelamente a questo credito, l’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha abrogato le precedenti disposizioni contenute nei D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020 riformulando il nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Potranno accedere a tale credito i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali che abbiano sostenuto, nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, le seguenti spese per le quali risulti idonea certificazione redatta da operatori professionisti:

• sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

• acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea);

• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

• acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito sarà pari al 60% delle suddette spese fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d’imposta e non per le spese agevolabili), nel limite massimo complessivo di spesa previsto per l’agevolazione fissato in € 200 milioni.

Potrà essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi, in compensazione mediante modello F24 o, in alternativa, ceduto anche parzialmente ad altri soggetti compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Per poter usufruire dei suddetti crediti sarà necessario inviare, entro il 07.09.2020, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, apposito modello messo con l’indicazione delle spese sostenute fino alla data di sottoscrizione dello stesso e quelle che si presume verranno sostenute sino al 31.12.2020. Sarà poi la stessa Agenzia delle Entrate, con provvedimento da emanare entro il 11.09.2020, a comunicare la quota percentuale dei crediti fruibili, in base alle risorse disponibili.

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