A partire dal 1° luglio 2020 il cosiddetto bonus Renzi si ritiene definitivamente abrogato, lo stesso però verrà sostituito da una nuova agevolazione, il “trattamento integrativo dei redditi”, che sarà riconosciuta agli stessi beneficiari del bonus Renzi. Ad affiancare il trattamento integrativo ci sarà una nuova detrazione fiscale.
Perciò, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, le due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, saranno alternative tra loro: il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Come previsto per il bonus degli 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in via automatica dal sostituto d’imposta.
Il reddito integrativo, che verrà erogato a decorrere dal mese di luglio 2020 sarà pari ad euro 600 per l’anno 2020 (da luglio a dicembre) ed euro 1.200 per l’anno 2021 (cento euro al mese). Condizione per l’erogazione è che il reddito percepito dal lavoratore non superi la soglia di euro 28.000.
Tale trattamento è un valore corrisposto netto. Non rientra nella formazione del reddito e quindi non è assoggettato né fiscalmente né a contribuzione. Tale importo sarà erogato solo se l’importo dell’imposta lorda calcolata a scaglioni di reddito sia superiore alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, TUIR.
Ai titolari di redditi che complessivamente superino la soglia di euro 28.000 e fino ad un reddito massimo di euro 40.000 e per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda. A differenza del Trattamento integrativo non si tratta di un bonus erogato in busta paga, ma di una riduzione dell’imposta da versare.
L’importo della detrazione è quindi variabile a seconda del reddito complessivo del lavoratore. È riconosciuta a partire da poco meno di euro 100 mensili per redditi vicini alla soglia inferiore (euro 28.000) e si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in caso di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.
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